Una sentenza contro la “zero commission”

Si ritorna a parlare di commissioni d’agenzia. L’occasione è fornita da una sentenza emessa l’11 marzo scorso da un giudice di pace di Acireale, in provincia di Catania. Il giudice ha condannato American Airlines (vettore che già dal 2002 adotta la zero commission) a versare a un’agenzia locale una commissione del 12% sull’ammontare di un biglietto aereo generato fuori dall’Italia. La decisione è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni di categoria, che hanno considerato la vicenda come un importante passo avanti nel riconoscimento dei diritti delle agenzie.

La vicenda

Questa, in sintesi, la cronaca dei fatti: dopo aver emesso un biglietto Miami/Guatemala City/Miami, l’agenzia siciliana Scuto Viaggi e Turismo ha richiesto alla compagnia aerea il riconoscimento della commissione, appellandosi all’articolo 9 del contratto Iata dove si precisa che «il compenso deve essere inteso come remunerazione per il servizio prestato alla compagnia aerea». In particolare, l’agenzia ha preteso il riconoscimento di 52 euro di fee, 52 euro di danni per inadempimento contrattuale e 24,96 euro di interessi maturati a un tasso bancario del 24%, stabilito dal Bsp in caso di mancati pagamenti degli agenti.

Per porre fine rapidamente alla querelle, i legali di American Airlines si sono offerti di riconoscere a Scuto Viaggi la cifra richiesta. Tale intenzione (accolta con un rifiuto dall’agenzia) è stata interpretata dal giudice di pace come un’ammissione di colpevolezza. Il testo della sentenza, infatti, sottolinea che gli avvocati del vettore «sostanzialmente, hanno riconosciuto il diritto dell’attore (l’agenzia) ad avere quanto chiesto con l’atto introduttivo». Il carrier americano, dunque, è stato condannato a versare all’agenzia una fee pari a 36,71 euro, oltre a 50 euro per il risarcimento dei danni e a un ulteriore 3% (9,18 euro) per “maneggio di denaro di terzi”.

La compagnia americana ha fatto immediatamente ricorso alla Cassazione, sottolineando che l’articolo 9 del contratto Iata stabilisce che «per la vendita dei biglietti aerei e i servizi accessori resi dall’agente ai sensi del contratto il vettore verserà all’agente un corrispettivo secondo le modalità e gli ammontare che saranno di volta in volta definiti e comunicati all’agente dal vettore». In base all’articolo 9.1 della Risoluzione Iata contenuta nell’Handbook, inoltre, «la percentuale della provvigione e/o l’ammontare di altra remunerazione pagata agli agenti per la vendita di un biglietto per il trasporto aereo internazionale saranno quelli autorizzati di volta in volta dal membro».

I commenti delle associazioni

Nonostante l’esito ancora incerto della questione, le associazioni di agenzie hanno accolto la sentenza con entusiasmo. «Questa sentenza – si legge in un comunicato di Autotutela, che ha fornito a Scuto Viaggi l’assistenza legale – ristabilisce i diritti e i doveri in merito all’interpretazione del contratto Iata e impone ai vettori di riconsiderare la loro strategia commerciale nei confronti della distribuzione. American Airlines ha già presentato ricorso in Cassazione facendosi assistere da un battaglione di avvocati e giuristi, ma noi contiamo di uscire vittoriosi anche da quella sede. Il nostro prossimo obiettivo sarà il riconoscimento, da parte degli altri vettori, delle “differenze” commissionali tra quanto attualmente da loro unilateralmente riconosciuto alle agenzie di viaggio e quanto “sentenziato” equo dall’Autorità Giudiziaria».

Più cauto il commento di Antonio Tozzi, presidente di Fiavet, Federazione italiana associazioni imprese di viaggi e turismo. «Siamo lieti di questo risultato, e ci auguriamo che venga confermato dai successivi gradi di giudizio. Ma non facciamoci troppe illusioni, tenuto conto che i tempi della magistratura possono essere molto lunghi, e l’esito comunque non scontato. Si tratta di una affermazione di principio, che non cambia per ora la realtà quotidiana del nostro lavoro nell’ambito del quale il compenso di intermediazione (la cosiddetta “fee”) è ormai un fatto assodato e recepito anche dai clienti».

Per conoscere la conclusione della vicenda non resta che attendere le decisioni della Cassazione. Ci vorranno mesi, ma se la sentenza di Acireale dovesse essere confermata, le agenzie avranno nuovi strumenti per rimettere in discussione la tanto contestata “zero commission”.

Testo di Elisabetta Tornatore, Mission N. 7, ottobre 2005

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