Rientro in Italia viaggi estero

Rientro in Italia da viaggi all’estero: le nuove disposizioni fino al 30 agosto

Le norme sul rientro in Italia da viaggi all’estero sono state aggiornate. Le modifiche si applicano a chiunque arrivi (o ritorni) in Italia. Con l’esclusione della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, che sono considerati come territorio italiano e sono Paesi del cluster “A”. Rimane, dunque, la classificazione degli Stati esteri a 5 classi contrassegnate dalla “A” alla lettera “E” in relazione alla situazione pandemica.

Invece, l’elenco delle misure è stato modificato dall’ordinanza del ministero della Salute del 29 luglio 2021. Ed è in vigore fino al 30 agosto.

E’ importante notare che «per quanto riguarda gli ingressi da Canada, Giappone e Stati Uniti e si è in possesso di una Certificazione verde Covid valida o di certificazione equipollente, rilasciata dalle autorità sanitarie locali, si può entrare in Italia senza essere soggetti agli obblighi di test e isolamento fiduciario come per gli altri Paesi del cluster D», sottolinea il security manager Roberto Masi.

Aggiornamento con la nuova ordinanza del 28 agosto a questo link.

Rientro in Italia dalla Spagna, Grecia, Francia o da altro paese Schengen

La prima norma – peraltro già in vigore – per il rientro in Italia da viaggi all’estero è comune per tutti i Paesi: compilare il Passenger Locator Form online disponibile a questo link.

Va compilato in formato digitale e mostrato sul cellulare oppure in copia cartacea stampata.

L’obbligo di compilare il Plf non si applica nel caso di spostamenti all’estero o di ingressi in Italia di durata inferiore a 48h e a una distanza geografica non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia o all’estero.

Se di Paesi del cluster A si è già detto, la categoria B per il momento non comprende alcuna nazione. Invece, la categoria C è quella che tocca più da vicino gli italiani visto che si riferisce ai paesi europei. Il rientro da Spagna, Grecia, Francia o altra nazione Schengen è soggetta alle regole che andiamo a spiegarvi.

In questo caso, oltre al Plf, occorre presentare al vettore all’atto dell’imbarco il “Green pass” altrimenti detta “certificazione verde” in lingua italiana oppure in inglese. In alternativa, documenti da cui risulti l’avvenuto ciclo vaccinale completato (una o due dosi a seconda del tipo di antidoto) da almeno 14 giorni, ma meno di 270 (9 mesi circa).

Oppure: attestato di avvenuta guarigione dal Covid-19 da almeno 180 giorni (6 mesi dalla circa) o esito negativo di un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore.

In caso d’ingresso nel territorio nazionale in violazione degli obblighi di cui sopra, c’è obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni presso l’abitazione. Alla fine di questo, occorre fare un test molecolare o antigenico per provare la negatività al virus.

Arrivando da Israele, è valida anche la certificazione rilasciata dall’autorità sanitaria locale. Il vaccino deve essere accettato dall’Ema (European Medicines Agency). Tali certificazioni sono considerate equivalenti a quelle italiane e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.

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Dai Paesi del cluster C: viaggiatori esenti dal Green Pass

Tali obblighi – Green pass o altro documento equipollente – non si applicano:

  • Al personale viaggiante di aerei, navi, treni
  • Ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A
  • Ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
  • Agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana

Visita il portale del ministero della Salute, nella pagina dedicata al Covid-19

Regole per chi viaggia per lavoro entro le 120 ore

Gli obblighi sopra elencati non si applicano, inoltre, in questi casi:

  • Chi transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale. Oppure di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger locator form e di sottoporsi al test molecolare o antigienico
  • In caso di ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza. Con l’obbligo, allo scadere diel termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale. Oppure di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Plf e di sottoporsi, alla fine del periodo, a un test molecolare o antigienico
  • Quando si rientra (o si permanga) nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estera situata a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione purché lo spostamento avvenga con mezzo privato
  • Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico

Categoria D: rientro da Stati Uniti e Canada, Regno Unito e Giappone, Emirati Arabi e Singapore

Nella categoria D rientra la più parte dei Paesi del mondo extra europei.

E cioè, Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Ucraina, Taiwan, Hong Kong e Macao.

Oltre al modulo di localizzazione del passeggero (che vale per tutti, ndr), rientrando dai Paesi del cluster D occorre presentare al vettore l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale. Nel caso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il termine è ridotto a 48 ore.

In caso di possesso di Green pass o documentazione equivalente, solo chi arriva da U.S.A., Giappone e Canada può entrare in Italia senza essere soggetto agli obblighi di test e isolamento fiduciario.

In aggiunta:

Sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nel Plf. Cui si aggiunge l’obbligo di sottoporsi a un ulteriore test molecolare o antigenico alla fine del periodo di isolamento fiduciario. Nel caso di ingressi dal Giappone, Canada, Stati Uniti è riconosciuta valida anche la certificazione rilasciata dall’autorità sanitarie locali.

Il vaccino deve essere validato dall’agenzia europea del farmaco. Le certificazioni sono considerate equivalenti a quelle italiane e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.

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Rientro dai Paesi di categoria D: quando non si applica l’isolamento di 5 giorni

Quando non si applicano tali norme? Come per il cluster C:

  • Agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
  • A chi entra per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della Salute. Con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un tampone risultato negativo
  • Ai cittadini e ai residenti di uno Stato UE e degli Stati indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro
  • Al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio delle qualifiche professionali
  • Al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore

Studenti e passeggeri dei voli Covid tested senza quarantena

Sono altresì esenti dall’isolamento:

  • I funzionari e agli agenti, comunque denominati, della UE o di organizzazioni internazionali
  • Gli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari
  • Il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni
  • Alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana
  • Ingressi mediante voli «Covidtested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute
  • Chi entra per competizioni sportive di interesse nazionale

Disposizioni del ministero della Salute dai Paesi di categoria E

Rientrano in questo gruppo tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in un altro elenco.

Per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka valgono disposizioni particolari elencate più in basso.

Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco E sono consentiti solo in presenza di condizioni specifiche

Cioè esigenze lavorative, assoluta urgenza, ragioni di salute, di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza propri o di altra persona, anche non convivente.

E ancora: ingresso in Italia da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo e loro familiari. La partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e regolate da specifici protocolli di sicurezza adottati dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

Obblighi per rientro in Italia da viaggi all’estero (categoria E)

Le persone che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi di cui all’elenco E hanno l’obbligo di:

  • Compilare il Passenger locator form
  • Presentare al vettore all’atto dell’imbarco l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale
  • Sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di dieci giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nel Plf. E inoltre l’obbligo di sottoporsi a un ulteriore tampone alla fine del periodo di isolamento fiduciario.

Viaggiare dal Brasile autorizzati dal Ministero della salute

È vietato l’ingresso in Italia a tutti coloro che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato in Brasile. Salvo che, con autorizzazione del Ministero della Salute:

  • Abbiano la residenza anagrafica in Italia da una data anteriore al 13 febbraio 2021
  • Debbano raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile
  • Siano autorizzati per inderogabili motivi di necessità

In entrambi i casi, l’ingresso nel territorio nazionale è soggetto all’obbligo di compilare il Plf.

In aggiunta, i viaggiatori devono:
Comunicare immediatamente il proprio ingresso al dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio, anche se asintomatiche, secondo le diverse modalità individuate da ciascuna di esse
Presentare al vettore all’atto dell’imbarco, l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale
Sottoporsi a un tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine. Il tutto entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’Asl di riferimento. In caso di ingresso per via aerea con provenienza dal Brasile, il test deve essere effettuato in aeroporto

A prescindere dall’esito del test di cui sopra, è obbligatoriaq la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni
Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena

Le esenzioni per chi arriva in Italia dal Brasile

È sempre consentito l’ingresso in Italia e sono esonerate dalla quarantena, senza la necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute, queste categorie:

  • L’equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci a condizione che non compaiano sintomi di Covid19 e che comunque si siano sottoposti a tampone
  • Chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120h per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza. Con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
  • Il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120h
  • Funzionari e agenti, comunque denominati, della UE o di organizzazioni internazionali. Agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare. Compreso quello in rientro dalle missioni internazionali e delle Forze di Polizia, personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

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Le regole per chi viaggia da India, Bangladesh e Sri Lanka

È vietato l’ingresso in Italia a chi nei 14 giorni antecedenti abbia soggiornato in India, Bangladesh e Sri Lanka.
Salvo che non sia cittadino italiano con residenza in Italia da prima del 29 aprile 2021 e a condizione che non presenti sintomi di Covid-19.
Oppure che non siano funzionari e agenti della UE o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche. Oppure funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell‘esercizio delle loro funzioni.
In questi casi, fermo restando gli obblighi di dichiarazione, l’ingresso in Italia è subordinato all’obbligo di:

Presentare al vettore all’atto dell’imbarco l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale
Sottoporsi a un test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto
A prescindere dall’esito del test di cui sopra, sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario. Il tutto per un periodo di 10 giorni presso un Covid hotel o altro luogo indicato dall’Autorità Sanitaria

Effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena
Compilare il Plf
Comunicare il proprio ingresso al dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio, anche se asintomatiche

Per il personale viaggiante e per i marittimi valgono specifiche disposizioni.

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