Rientri dall’estero: nuove ordinanze del Ministero della Salute. I paesi dell’allegato 20 del Dpcm del 2 marzo (in vigore fino al 30 aprile, ndr) sono stati riclassificati e vengono introdotte altre norme. Sono queste alcune delle novità di una nuova circolare del ministero della Salute, in vigore da oggi lunedì 19 aprile. Ad esempio, Gran Bretagna e Israele sono inclusi nel cluster C, già dalla precedente ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 (Articolo 3).
Dunque, per i viaggiatori di rientro in Italia dalle nazioni dei cluster C, D ed E (cioè tutti, esclusi Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino) c’è l’obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia.
Rientro dall’estero: si riduce la quarantena
Cosa cambia? Sono tre gli aspetti da tenere in considerazione.
La quarantena viene ridotta da 14 a 10 giorni per chi rientra o proviene dagli Stati delle sezioni D ed E. A completamento dell’isolamento fiduciario va obbligatoriamente eseguito un terzo tampone molecolare e antigenico. E va comunicato all’Asl di appartenenza il risultato.
Viene introdotto il Passenger locator form (Plf) digitale che va a sostituire la dichiarazione cartacea che oggi viene consegnata in aereo e dove si dichiara di essere saliti a bordo con un test di negatività al Covid19. Andrà esibito all’imbarco.
«Questo documento farà decadere il modulo di autocertificazione cartacea ma non la comunicazione all’Asl: adempimento tuttora vigente e che ciascuna di esse interpreta a modo proprio, sia nelle modalità di trasmissione (online, cartacea, via mail) sia nelle informazioni richieste, spesso diverse in forza di singole ordinanze regionali, per le quali ai lavoratori della stessa società possono essere richiesti adempimenti diversi in relazione al luogo di residenza», spiega l’esperto in travel security, Roberto Masi.
Infine, terminano le limitazioni per chi proviene dal Tirolo e anche per chi rientra dal Brasile entrano in vigore altre regole.
Leggi qui l’ordinanza del 16 aprile.
Esenzioni alla quarantena per chi rientra dall’estero
Tra gli esenti alla quarantena vengono ripristinati coloro che fanno ingresso in Italia per un periodo inferiore alle centoventi ore. Sempre per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza.
Per chi rimane oltre 120 ore c’è una procedura che vi abbiamo descritto qui.
Non devono effettuare l’isolamento nemmeno i dipendenti di imprese con sede legale o secondaria in Italia e che si recano all’estero per lavoro, pur che non superino le fatidiche 120 ore.
Rimangono esenti il personale viaggiante di aerei e navi, chi si sposta da e per Vaticano o San Marino, chi transita per 36 ore in Italia con mezzo privato, diplomatici, funzionari di enti e forze dell’ordine specificate nell’articolo 51 comma 7 del Dpcm del 2 marzo.
Ricordiamo che la “mini quarantena” di 5 giorni per chi viaggia per altri motivi dal lavoro (introdotta per Pasqua), non è tolta.
Il suo valore è ritenuto puramente dissuasivo e si applica solo alle trasferte nei Paesi del Cluster C. Tuttavia, per i vaggi per lavoro si è esentati da essa non tout court, ma solo qualora si rientri in uno dei casi di cui all’art. 51 comma 7 lettere dalla a) alla p) del Dpcm del 2 marzo, come noto prorogato fino al 30 aprile.
Approfondisci sulla “certificazione verde” per spostarsi tra regioni di colore diverso, in Italia.
Riepiloghiamo i 5 cluster dei Paesi A, B, C, D ed E
- Cluster A: Città del Vaticano e San Marino;
- B: Stati e territori a basso rischio epidemiologico (nessuno);
- Cluster C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
- D: Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Thailandia:
- Nel cluster E sono presenti tutti gli Stati non compresi negli altri elenchi.