quarantena per chi rientra dall'estero

Quarantena per chi rientra dall’estero: deroga al limite delle 120 ore

Obbligo di quarantena per il rientro dall’estero: come cambiano le eccezioni al limite delle 120 ore dei viaggi di lavoro? Pochi giorni fa, il Ministero della salute ha esteso le deroghe per l’isolamento fiduciario già previste per Gran Bretagna, Austria e Brasile ad altri Paesi. Con l’occasione, ha introdotto una procedura specifica per richiedere l’esenzione dall’obbligo della quarantena. «Sia nel caso del rientro che dell’ingresso (in Italia, ndr) per trasferte anche di durata superiore alle 120 ore».

Così ci fa sapere Roberto Masi, esperto di travel security management. Vediamo insieme all’esperto cosa cambia per il business travel.

Obbligo di quarantena per il rientro dall’estero: la Legge

Punto primo: il Dpcm del 2 marzo 2021 prevede sempre l’obbligo della quarantena (di 14 giorni) nel caso di ingressi o rientri dall’estero dagli Stati compresi nel cluster C (Area UE/Schengen) qualora non si sia in grado di produrre l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico, nel cluster D (territori a basso rischio epidemiologico) e nel cluster E, cioé tutti gli altri Stati non previsti in un apposito elenco, dell’allegato 20, anche se asintomatici.

Punto secondo: Sono previste alcune limitate e specifiche deroghe all’obbligo della quarantena previste dall’art. 51 comma 7 dello stesso Decreto.

Tali deroghe si applicano ad alcune categorie di viaggiatori e, in particolare, per quanto riguarda le aziende, a coloro che entrano in Italia per meno 120 ore (lettera f) e coloro che si recano all’estero per meno di 120 ore (lettera m), purchè per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza. Superare tale limite comporta l’obbligo di lasciare il territorio nazionale (per i visitatori) oppure entrare in quarantena (per i dipendenti di un’azienda).

Ora il Ministero ora ha introdotto una procedura specifica in deroga per chi si trattiene oltre le 120 ore all’estero (per i dipendenti) o per chi deve trattenersi in Italia per più di 120 ore (visitatori), sempre per motivi di lavoro.

Spiega Masi: «Il limite delle 120 ore, non derogabile neppure con l’esito negativo di un test, era difficilmente gestibile specialmente laddove le destinazioni delle trasferte sono Paesi lontani e scarsamente collegati verso i quali, i tempi di viaggio, costituiscono un’ulteriore limitazione».

Da oggi qualcosa cambia.

Il Ministero della salute introduce una procedura per viaggi di oltre 120 ore

Il Ministero ha introdotto una procedura specifica per chi si trattiene oltre le 120 ore all’estero per lavoro.

«Su richiesta del viaggiatore, dell’ente o della società organizzatrice del viaggio che necessitano di una esenzione all’obbligo di quarantena, l’Ufficio 3 della direzione generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento Usmaf-Sasn) esaminerà la richiesta ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure», spiega l’esperto.

Qual è la procedura per ottenere l’esenzione dalla quarantena?

«Anzitutto è necessario inoltrare una richiesta almeno 7 giorni prima della data di ingresso in Italia via e-mail, indicando itinerario, trasporti e altri documenti tra i quali una lettera di invito da parte dell’organizzatore dell’evento o della società invitante».

Inoltre, nel caso di trasferte lavorative di dipendenti che lavorano in Italia in sedi estere, la deroga all’esenzione della quarantena verrà concessa a coloro i quali abbiano la necessità, una volta tornati in Italia, di riprendere la propria attività lavorativa fisicamente in azienda.

Masi: «In questo caso, è necessario che nella richiesta siano fornite ulteriori informazioni e sempre in formato Pdf, poiché altri formati non vengono ritenuti validi».

La deroga è da considerarsi valida esclusivamente ai fini del motivo indicato e solo se riporta il numero di protocollo di uscita del Ministero

«Va accompagnata dalla comunicazione dell’ufficio che ha trasmesso il protocollo, dall’auto-dichiarazione sottoscritta a testimonianza dell’applicazione delle linee guida con l’esito del test negativo da mostrare eventualmente all’Autorità frontaliera o all’Autorità sanitaria».

La procedura richiede sempre l’esecuzione di un test Covid19 molecolare o antigenico da eseguire 48 ore prima del rientro in Italia.

Infine, non devono essere inoltrate richieste per eventi programmati oltre la data prevista di efficacia del Dpcm in vigore che è il 6 aprile. E’ probabile che la stessa procedura sia reiterata anche in seguito.

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