L’emergenza per affrontare la pandemia Coronavirus sta impattando pesantemente su tutto il personale sanitario con ripercussioni sulll’attività dei provider Ecm – Educazione Continua in Medicina. Cioè di tutte quelle entità abilitate a operare nel campo della formazione obbligatoria dei professionisti della sanità.
Per supportare coloro che quotidianamente si trovano ad annullare e posticipare gli eventi in calendario, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali-Agenas e Confindustria Dispositivi Medici hanno introdotto alcuni adeguamenti alle normative. Vediamo come cambiano la programmazione e la realizzazione degli eventi Ecm.
Approfondisci qui gli effetti del Coronavirus sulla meeting industry.
Confindustria Dispositivi Medici: apertura dei periodi di divieto del Codice Etico 2020
Il consiglio generale di Confindustria Dispositivi Medici ha approvato in via straordinaria per l’anno 2020 di concedere un’apertura ai periodi di restrizione previsti dal Codice Etico per l’organizzazione degli eventi. Ciò per far fronte come industria al sostegno della situazione venutasi a creare, anche a seguito della richiesta pervenuta dal mondo scientifico, dall’associazione dei provider e dalle associazioni alberghiere.
Ricordiamo che le restrizioni vigevano in queste stagioni: 1-giugno – 30 settembre per le località di mare e 15 dicembre – 31 marzo. Nonché 15 giugno-15 settembre per le località di montagna.
Ferme restando tutte le disposizioni vigenti volte a garantire la massima sobrietà previste del Codice, si attuano queste modalità:
«Fino al 31 dicembre 2020 è consentito organizzare, partecipare e sostenere senza limitazione alcuna di periodo, gli eventi organizzati in Italia nei capoluoghi di Regione e di Provincia e in località ove presenti strutture sanitarie e/o universitarie di rilievo. Restano ferme le disposizioni per gli eventi organizzati all’estero per i quali dovranno essere osservati i periodi di stagionalità ivi previsti».
Educazione Continua in Medicina, Agenas proroga i termini
In considerazione dell’emergenza epidemiologica sono state prorogate al 30 aprile le scadenze per l’inserimento del piano formativo 2020. Così come della relazione annuale 2019 e del versamento del contributo annuale 2020.
Ricordiamo che, viste le misure urgenti introdotte dal decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dai successivi decreti attuativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, è possibile procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi oggetto delle richiamate misure.
Come riprogrammare o cancellare gli eventi Ecm
1 per gli eventi in cui non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi Ecm (par. 4.8), il provider può individuare una nuova data, anche presumibile, e posticipare l’evento autonomamente (funzione “Modifica”);
2 per gli eventi in cui sono decorsi i termini per le modifiche previsti dalla sopracitata norma, si può individuare una nuova data di svolgimento dell’evento, anche presumibile. Quindi richiedere la modifica mediante la funzione “comunicazioni” del sistema Ecm;
3 in alternativa, può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione dell’evento. Dunque, al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento.
Aggiornamento 10 giugno
Delibera Agenas del 10 giugno 2020
l. I provider possono procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi ECM secondo le modalità di seguito indicate:
a) per gli eventi in cui non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM (par. 4.8), il provider può individuare una nuova data, anche presumibile, e posticipare l’evento autonomamente (funzione “Modifica”);
b) per gli eventi in cui sono decorsi i termini per le modifiche previsti dalla norma di cui alla lettera a), il provider può individuare una nuova data di svolgimento dell’evento, anche presumibile, e richiedere la modifica mediante la funzione “comunicazioni” del sistema ECM;
c) in alternativa, il provider può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione dell’evento e al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento.
2. In considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi residenziali, è possibile richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico. La possibilità di conversione si applica agli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 15 aprile 2020 e programmati entro il 31 luglio 2020 e comunque sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria.
Anche oltre il 31 luglio
Per tali eventi è altresì consentito lo spostamento della data di svolgimento, secondo le modalità di cui al punto l della presente delibera, anche a data successiva al 31 luglio 2020.
Il provider, nella richiesta di modifica, è tenuto ad indicare la modalità di formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, che intende adottare per la conclusione e lo svolgimento degli eventi. Deve impegnarsi a verificare l’effettiva presenza dei discenti collegati in video ed a somministrare il questionario di verifica dell’apprendimento in modalità online entro 3 giorni dalla conclusione dell’evento.
Il numero dei crediti assegnato all’evento, ove non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto.
In videoconferenza sino al termine dell’emergenza
3. Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque m presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione, è consentito l’utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti che si connettano individualmente.
4. Negli eventi svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza o in videoconferenza, il provider può pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor può prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all’ambiente di erogazione dei contenuti dell’evento. All’ atto dell’iscrizione il provider può fornire al partecipante il link allo spazio espositivo ‘virtuale’ dello sponsor, estemalizzato rispetto all’erogazione dell’evento, che dovrà essere gestito in analogia con quanto accade per gli eventi residenziali secondo quanto previsto dal Manuale nazionale di accreditamento par. 4.18.
Per tali eventi gli eventuali rappresentanti dell’azienda sponsor potranno assistere passivamente all’evento nella misura di massimo 2 incaricati, a condizione che la piattaforma utilizzata sia in grado di anonimizzare la lista discenti. E’ fatto divieto assoluto porre in essere attività in conflitto con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2017 art. 80 comma 5. Gli eventi di cui alla presente disposizione sono sottoposti ad un puntuale controllo per la verifica del rispetto della normativa.
Piano formativo 2020 e avviso bonario
5. l termini per l’inserimento del piano formativo 2020 e della relazione annuale 2019 sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza sanitaria, come dichiarato dai provvedimenti governativi.
6 In considerazione dell’attuale quadro normativa relativo al contesto emergenziale, valutate le esigenze di differimento, considerati gli oggettivi problemi di adempimento degli obblighi previsti per i provider, il termine per l’avvio del procedimento sanzionatorio decorre dalla data del 16 settembre 2020.
Per i provider per i quali si rileva un inadempimento inerente la mancata presentazione delle relazioni annuali o dei report degli eventi si procede all’invio di una comunicazione bonaria volta a sollecitare gli adempimenti in questione. Ove il provider risulti inadempiente anche su altri obblighi, gli stessi saranno oggetto di successiva contestazione.
7. La ripresa delle attività ispettive di verifica in loco, da effettuarsi nelle sedi dei provider e, in sede di eventi residenziali sia per le procedure relative all’accreditamento standard che per le procedure di rinnovo dell’accreditamento standard, decorre dalla data del 16 settembre 2020, salvo ulteriori interventi normativi che ne facciano espresso divieto.
Proroga al 31 dicembre 2021
8. Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-20 16, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.
9. Nell’esercizio del proprio potere discrezionale la Commissione nazionale per la formazione continua, ai sensi dell’art. 94 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, in riferimento all’anno 2020 si riserva di valutare come violazione non grave la mancata realizzazione della pianificazione dell’offerta formatova. ex art. 87 comma llett. t) del citato Accordo.
Educazione Continua in Medicina obbligatoria dal 2002
Il programma nazionale Educazione Continua in Medicina è diventato obbligatorio dal 2002. Dal 2008 le relative competenze di gestione amministrativa e di supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua sono state trasferite dal Ministero della Salute ad Agenas. L’Ecm nasce per mantenere sempre aggiornati tutti i professionisti della sanità, a tutela, quindi, della salute dei cittadini.
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