Tanto ha fatto il superammortamento dello scorso anno per le vendite auto nuove e delle flotte in particolare del 2016 (leggi qui). Ora con la circolare 4/E del 30 marzo l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle agevolazioni del super e iper ammortamento.
La circolare 4/E su: super e iper ammortamento
Il documento dell’Agenzia delle Entrate si occupa:
- della proroga del super ammortamento del 40%;
- dell’introduzione dell’iper ammortamento del 150% concernente i beni materiali “Industria 4.0” e della maggiorazione del 40% relativa ai beni immateriali;
- di alcuni dubbi interpretativi in tema di super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici a seguito dell’entrata in vigore della norma sui cosiddetti “imbullonati”.
Tra tutti gli aspetti presi in considerazione è importante soffermarsi su quello relativo all’ambito temporale dei bonus.
La circolare ricorda come la proroga del super e iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali operino in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, si applicano le regole fiscali ordinarie la circolare precisa che “ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario”.
Per le auto la circolare indica che “si evidenzia che la proroga del super ammortamento disposta dal comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 non opera per i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, cioè per:
1) i veicoli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico [articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (20 per cento, elevata all’80 per cento per gli agenti o rappresentanti di commercio) e un limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione (v. paragrafo 4.3 della circolare n. 23/E del 2016);
2) i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta [articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70 per cento).
Inoltre non opera per tutti i tipi di veicolo a noleggio o i mezzi acquistati a chilometri zero in quanto non più nuovi.
La circolare prosegue con un: “Relativamente ai mezzi di trasporto a motore acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento opera, quindi, solo per i veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a), del TUIR (per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi), ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali. Si ricorda che, secondo la risoluzione n. 59/E del 23 marzo 2007, sono strumentali all’attività d’impresa solo quei beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio)”.