Mentre è da fine pandemia che crescono i premi assicurazione auto, in Italia, arriva una nuova circostanza da conoscere: quando in auto avviene un sinistro di cui è responsabile chi guida, il terzo trasportato danneggiato ha diritto al pieno risarcimento dall’assicurazione del veicolo. Non conta il fatto che sia o meno proprietario e contraente della polizza e, soprattutto, che abbia “dichiarato il falso”.
Andiamo a spiegare, questa condizione particolare e che sembra tanto “forte” da risultare quasi ingiusta, ma è figlia di una conferma recente da parte della Corte UE (sent. 236/23, che valorizza la direttiva comunitaria 2009/103).
Il caso particolare e la sentenza UE
Il tutto nasce dalla valutazione di un caso, non italiano, dove la compagnia negava il risarcimento al contraente trasportato che, invece di essere unico conducente come da contratto stipulato, faceva guidare un’altra persona, che era il proprietario.
Secondo una teoria e una certa logica, la situazione di evidenze “vizio” (che implica un dichiarare il falso, circa chi guidi l’auto) causa nullità della polizza e quindi non spetterebbero risarcimenti. Ma la Corte Ue ha dato altra sentenza: la compagnia mantiene gli obblighi risarcitori essendo irrilevante chi sia il trasportato. Per esser risarciti, basta essere vittima del sinistro, come ogni passeggero.
Quando il passeggero non ha diritto a risarcimento da assicurazione
Questo perché, si ricorda, i casi che escludono il risarcimento a un passeggero sono quando lo stesso sale a bordo sapendo che un veicolo è stato rubato. Oppure quando ha condotte scorrette, per ottenere vantaggi assicurativi e in questo caso il passeggero e contraente, ha dichiarato sì del falso, ma non per un personale tornaconto bensì del proprietario.
Il dubbio della rivalsa
Questo è quanto deriva dalla recente sentenza europea, ma restano delle perplessità di molti sulla situazione che si crea per la cosiddetta rivalsa, che presuppone che l’assicurato che la subisce sia diverso dal danneggiato.
Si potrebbe introdurre un diritto di rivalsa a carico del contraente infedele, quando non danneggiato. Si potrebbe chiarie il caso dove le due figure coincidano, con conducente diverso dal proprietario e quest’ultimo che subisca un danno alla persona. Secondo la corte il contraente infedele, che non sia proprietario assicurato, conserva il diritto risarcitorio anche con un contratto “invalido” per effetto delle dichiarazioni false: la rivalsa viene così indirizzata sull’assicurato proprietario.
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