Dopo aver parlato di recente del caso particolare, in cui l’assicurazione deve risarcire un passeggero in caso di incidente, pur se lo stesso dichiara il falso (in termini di stipula contratto, come spiegato nell’articolo dedicato) vediamo ora un caso più popolare, purtroppo.
Nonostante Adas e cultura della guida responsabile, che si promuove nel mondo delle flotte auto aziendali, ci sono casi dove vittime di incidenti sono causate da conducenti “ebbri” e tra questi casi gli stessi passeggeri danneggiati, non potevano non sapere che chi fosse al volante non era nella condizione migliore, per guidare. Vediamo il caso, regolato di recente dalla Cassazione.
Passeggeri di un ubriaco, valuta il giudice
Una recente ordinanza (n. 24920 di settembre) indica come vada sempre risarcito l’infortunato che accetta di essere trasportato in auto da un driver ubriaco. Questo perché la “colpa” della vittima è infine competenza del giudice, a posteriori e il caso in oggetto, passato da Tribunale e Corte d’appello come concorso di colpa al 50% (per aver accettato di lasciarsi trasportare da un conducente in evidente stato di ebbrezza) è poi stato corretto in Cassazione.
Attenzione, questo non giustifica in nessun modo il cattivo comportamento della circolazione con guidatore non in corretto stato, lo ribadiamo in carattere evidenziato, su Missionline.it, però a livello giuridico si rileva questa circostanza.
Le norme e i casi di risarcimento con guidatore ubriaco
In coerenza con la direttiva 2009/103 UE, non si può ritenere a priori che sia “in colpa” chi accetta di essere trasportato da persona in stato di ebbrezza, quando la responsabilità del conducente è la causa di incidente.
Mentre l’articolo 13 della direttiva impone agli Stati di considerare “senza effetto” rispetto all’azione risarcitoria per il trasportato ogni disposizione o clausola che escluda un passeggero dalla copertura, perché sapeva che il conducente era sotto effetto di alcol.
Spetta al giudice valutare se e come la condotta della vittima possa essere una concausa del sinistro. L’accertamento dell’esistenza e del grado di colpa del trasportato, consapevole dell’ebbrezza del driver, è riservato al giudice ed insindacabile, se rientra nei parametri dell’articolo 1227 del Codice civile (effettuato con “analitica disamina della fattispecie concreta senza automatismi presuntivi”).