rimborso chilometrico e smart working

Rimborso chilometrico e smart working: la tassazione se il tragitto cambia

Il rimborso chilometrico in smart working: il tragitto cambia rispetto alla sede di lavoro? Per chi utilizza la propria vettura e la trasferta aziendale parte dall’abitazione anziché dall’ufficio, c’è da fare attenzione al trattamento fiscale. Sappiamo, infatti, che l’articolo 51, comma 5, del Tuir, dice che per le missioni fuori del territorio comunale, se opportunamente documentati i rimborsi chilometrici non concorrono a formare il reddito da lavoro. Tuttavia, non potendo essere forfettari, vanno calcolati in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa secondo i valori delle Tabelle Aci. E fin qui, è argomento noto.

Queste ultime, per la prima volta nel 2020, dal 1° luglio sono cambiate rispetto a quelle di inizio anno. Così come sono cambiati i valori della tassazione sull’auto aziendale prefissata in base ai valori di emissione. Il nuovo schema stabilito dalla Legge di bilancio premia le auto meno inquinanti.

Ciò premesso, la risoluzione 92/E/2015 stabilisce che se il dipendente utilizza l’auto propria e la distanza tra il luogo dello smart working e quello della missione è maggiore rispetto al medesimo calcolato dalla sede dell’azienda, il rimborso chilometrico che risulta maggiorato nella sua parte di eccedenza costituisce reddito imponibile per il lavoratore.

Al contrario, quando il tragitto è inferiore, il rimborso è esente da tassazione.

Rimborso chilometrico  e smart working nel territorio comunale

Inoltre, ll comma 5 dell’articolo 51 del Tuir afferma che i percorsi all’interno del territorio comunale non sono mai esenti da tassazione.

Così dice: «Sono imponibili le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore». S’intende autobus, treni, metropolitane.

In pratica, i rimborsi chilometrici per le trasferte all’interno del territorio comunale non rientrano tra le indennità esenti da tassazione al pari di quelle del normale tragitto casa-lavoro.

Cosa succede per taxi e car sharing?

Una risoluzione dell’Agenzia delle entrate, la 83/E/2016, stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito anche per le trasferte all’interno del territorio comunale. Entrambi, ma anche i monopattini elettrici, si quantificano per l’effettivo utilizzo di durata e chilometri.

Differenze tra dipendenti e collaboratori

Nello stabilire se la trasferta aziendale si svolge all’esterno del perimetro comunale, occorre differenziare tra dipendenti e collaboratori.

I primi vedono riportato sul contratto l’indirizzo della sede di lavoro. Per i secondi, invece, si tiene conto del domicilio fiscale.

Approfondisci sugli sgravi fiscali per i trasfertisti.

Lascia un commento

*