La pubblicità sull’auto aziendale torna un tema di dibattito dopo che la Corte Costituzionale ha ritenuto “rilevante e non manifestatamente infondata” la valutazione di illegittimità del divieto. Il quesito è stato sollevato in seguito alla richiesta di una società di risolvere i contratti di sponsorizzazione per la sopravvenuta impossibilità degli automobilisti di svolgere il servizio.
Come noto, infatti, la pubblicità a titolo oneroso e per conto terzi sui mezzi privati è vietata. Quindi le auto aziendali non possono esporre loghi o marchi, se non quelli dell’impresa che li annovera nel proprio parco.
E’ l’articolo 23 del Codice della strada, sancito con il Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, a stabilirlo.
E’ incostituzionale questo divieto?
Pubblicità sull’auto aziendale
Spiega l’avvocato Giacomo Alemani di First Tax & Legal: «A fronte delle osservazioni sollevate sull’illegittimità costituzionale del divieto di pubblicità, il Giudice costituzionale ha ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata la questione, tanto che ha individuato un’ulteriore norma costituzionale che potrebbe essere violata dal divieto: l’art. 21 che sancisce la libertà di espressione».
Infatti, l’eventuale pubblicità sugli autoveicoli potrebbe contenere non solo messaggi di tipo commerciale, ma anche socialmente utili.
Tuttavia, non è il solo principio costituzionale ad essere apparentemente violato. E sul quale si esprimerà la più alta Corte dell’Ordinamento giuridico italiano.
«Le norme costituzionali che si assumono essere violate sono molteplici», ribadisce Alemani.
Eccone alcune:
1) l’art. 3 che sancisce il principio di uguaglianza poiché il divieto imposto si applica nella sola ipotesi di pubblicità per conto di terzi e non per conto proprio.
2) l’art. 41 che sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata prevede che può essere limitata solo nell’ipotesi in cui sia in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza.
Invece, il divieto di pubblicità limita sensibilmente il principio sancito dalla Costituzione. E non si comprende che tipo di contrasto si creerebbe con l’utilità sociale, nel caso in cui si facesse pubblicità sugli autoveicoli. Oppure quale danno si arrecherebbe alla sicurezza. «Su quest’ultimo punto è risaputo che il maggior danno alla sicurezza è dato dall’utilizzo degli smartphone o addirittura dei sistemi multimediali presenti nel veicolo stesso», spiega il legale.
Violazione del principio della proprietà privata
E ancora, altri due fondamenti violati:
3) l’art. 42 che sancisce il principio della proprietà privata.
Il divieto di pubblicità costituisce in capo al proprietario una limitazione del proprio diritto di proprietà sul bene. Con tale divieto dunque, viene impedito al proprietario di poter disporre liberamente del bene e di ricavarne ulteriori utilità rispetto a quelle “standard”.
4) l’art. 76 che regola il potere legislativo prevede che quest’ultimo non può essere delegato al Governo (al Codice della strada quindi, ndr) se non con determinazione di principi e criteri direttivi.
Perciò, se si applica questo principio al Codice della strada emerge che il divieto di pubblicità costituisce una “forzatura” ai principi e criteri direttivi individuati per la regolazione della materia stradale.
Certamente la risposta al quesito è d’interesse per i fleet manager. Ad esempio, attraverso la vendita di spazi pubblicitari potrebbero creare una fonte di ricavi e di comunicazione. Considerando poi le tasse comunali d’imposta pubblicitaria, da versare nella sede di residenza anagrafica o fiscale del proprietario del veicolo.