Dal 1° settembre 2024, entrerà in vigore una nuova normativa per i seggiolini, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei bambini durante i viaggi.
La nuova norma, UNECE R129 o i-Size, sostituirà la precedente UNECE R44/04, che classificava i seggiolini in base al peso del bambino. La R129 invece utilizza l’altezza come criterio.
Inoltre, i nuovi seggiolini dovranno superare test di impatto laterale, garantendo una maggiore protezione in caso di incidente. Questo è un tema molto importante per la sicurezza, contando ancora oggi in Italia, circa 10.000 feriti e 80 decessi l’anno, per incidenti stradali gravi che toccano bambini.
Gli studi dicono che far viaggiare un bimbo in auto senza seggiolino, aumenta il rischio morte di sette volte.
UNECE R129 o i-Size: cosa dice la nuova normativa sui seggiolini
Oltre al nuovo criterio utilizzato a partire dal primo settembre 2024, l’altezza, le nuove disposizioni richiedono l’uso di seggiolini rivolti contro il senso di marcia fino ai 15 mesi di età o, in alternativa, fino al raggiungimento dei 76 cm di altezza.
Specifichiamo le differenze a seconda dell’altezza del bambino.
I gruppi di seggiolino auto per bambini, quale scegliere secondo la nuova legge
Con la nuova normativa, UNECE R129, anche i gruppi di seggiolino cambiano, diventando tre, suddivisi in base all’altezza del bambino. Più specificatamente:
Dai 40 agli 85 cm di altezza (0-15 mesi c.a.)
Sono quelli da usare preferibilmente nella fila posteriore, in senso contrario alla marcia, con sistema Isofix obbligatorio.
Dagli 85 ai 105 cm di altezza (1-4 anni c.a.)
Seggiolini con sistema Isofix obbligatorio da utilizzare in senso contrario a quello di marcia fino al compimento dei 15 mesi.
Dai 100 ai 150 cm di altezza (3 anni e mezzo – 12 anni)
Seggiolini da utilizzare nel senso di marcia alternativamente con sistema Isofix o semplicemente con le cinture di sicurezza.
Per quanto riguarda l’ultimo punto, nella sua prima fase – chiamata, appunto, i-Size – la legge aveva reso obbligatorio il sistema Isofix per i seggiolini fino al raggiungimento dei 105 cm di altezza. Nella sua seconda fase invece, relativa ai bambini di altezza uguale o superiore a 100 cm, la legge ha imposto che non sarà più obbligatorio l’aggancio Isofix, ma sarà possibile il trasporto anche con le sole cinture di sicurezza.
Viene invece specificato che tutti i rialzi omologati secondo questa normativa devono obbligatoriamente essere dotati di schienale.
Cosa fare dei vecchi seggiolini?
Le modifiche appena descritte riguardano esclusivamente le nuove omologazioni, questo significa che i prodotti omologati e venduti in precedenza, sono ancora vendibili e utilizzabili secondo la vecchia normativa che, ricordiamo quello che avevamo scritto in un articolo precedente, suddivideva i seggiolini in cinque gruppi in base al peso del bambino in questo modo:
- Gruppo 0 – fino a 10 kg (6-9 mesi circa) e Gruppo 0+ – fino a 13 kg (16 mesi circa). Sono quelli da usare preferibilmente nella fila posteriore, in senso contrario alla marcia. Qui ci sono la note navicelle, solo per i primi mesi.
- Gruppo 1 – da 9 a 18 kg (fino a 4 anni circa). Anche questi seggiolini sono consigliati per uso sui sedili posteriori, in senso di marcia.
- Gruppo 2: da 15 a 25 kg (fino a 6 anni circa). In questo caso, si tratta più di rialzi che si seggiolini completi, ma possono avere anche schienale e appoggi per la testa. Utili per allacciare le cinture di sicurezza al meglio. Utilizzabile sia davanti sia dietro.
- Gruppo 3: da 22 a 36 kg (fino a 12 anni circa). Ultimo step, del tipo rialzo, sapendo che quando il bambino arriva ai 150 cm di altezza, può usare le normali cinture di sicurezza dell’auto, senza seggiolini o accessori.
I genitori, quindi, potranno continuare ad utilizzare i seggiolini che hanno precedentemente acquistato.
Inoltre, rimane valido che i bambini di peso superiore a 22kg possono utilizzare un seggiolino di gruppo 3 senza schienale, pur non avendo raggiunto i 125 cm.
Cosa dice l’articolo 172 del Codice Civile
Dal momento che, come riportato sul sito di Aci, , «non vi è stato alcun aggiornamento o modifica del Codice della Strada per quanto riguarda le modalità di trasporto dei bambini», vale ancora quanto riportato dell’articolo 172 del Codice Civile
La legge vuole che utilizzino «sistemi di ritenuta» tutti i bambini di statura inferiore a 150 cm. L’obbligo si applica a determinate categorie di veicolo in qualsiasi situazione di marcia, ovvero:
- M1: Veicoli a quattro ruote e a motore destinati al trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente
- N1: Veicoli a motore e quattro ruote destinati al trasporto di merci e con massa massima fino a 3,5 tonnellate
- N2: uguale alla precedente ma con massa tra 3,5 e 12 tonnellate
- N3: veicoli per il trasporto merci superiori a 12 tonnellate
I seggiolini devono essere adeguatamente tarati sul peso del bambino nel rispetto della normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o dalle direttive comunitarie.
Il conducente, prima della partenza, è tenuto ad assicurarsi sulla condizione del sistema di sicurezza.
Cosa succede quando mancano i seggiolini sulle auto?
In tal caso, i bambini sotto i tre anni non potranno viaggiare. É invece comunque consentito a coloro che hanno un’età superiore, ma solo sul sedile anteriore e solo se superano il metro e cinquanta.
L’unico caso in cui un bambino di statura inferiore a 1,50 può non dotarsi di sistema di ritenuta è nel caso in cui viaggi su un veicolo adibito al trasporto pubblico di piazza o al noleggio con conducente. Questo a patto che non si sieda sul sedile anteriore e che sia accompagnato da un passeggero di più di 16 anni.
Come si trasportano i bambini sui seggiolini in auto? La normativa dice
I bambini non vanno trasportati sui seggiolini di sicurezza rivolti all’indietro sul sedile del passeggero in un’auto con airbag frontale. Ma è possibile solamente se lo stesso airbag viene prima disattivato.
Secondo le statistiche, il luogo più sicuro per installare un seggiolino è il sedile centrale posteriore. Il posto centrale viene scelto perché è il punto massimamente distante da quelli di potenziale impatto ed è stato calcolato che la seduta posteriore riduce in generale il rischio di morte di poco meno del 30%.
Volendo trasportare il bimbo sul sedile anteriore, non si infrange la legge, ma montando il seggiolino occorre disattivare l’airbag frontale di quel posto in auto (soprattutto se il bimbo viaggia contro marcia).
In ogni caso tutti i dispositivi vanno assicurati con cinture di sicurezza che possono essere o direttamente presenti sul seggiolino oppure, nel caso dei superiori a 3 anni, le stesse presenti sul veicolo.
Il bambino non va tenuto in braccio, neppure se legato.
Per ulteriori dettagli, rimandiamo alla Gazzetta Ufficiale.
Dispositivi antiabbandono in auto: il “decreto seggiolino”
Con il decreto 122/2019 del 2 ottobre del Ministero dei Trasporti, entra in vigore l’obbligo di installazione all’interno dei propri veicoli di un dispositivo “antiabbandono” per i minori di 4 anni. Si tratta di un dispositivo di allarme che ha la finalità di evitare l’abbandono involontario dei bambini all’interno del veicolo.
Il provvedimento nasce infatti per rispondere in particolare alla tragica problematica detta Forgotten Baby Syndrome (FBS). Si è infatti studiato che in più della metà dei casi i genitori o chi ne faceva le veci abbandonava l’infante per distrazione o dimenticanza.
I dispositivi di sicurezza in questione devono possedere determinate caratteristiche, come ricorda il Ministero dell’Interno, che citiamo. Il sistema può infatti essere:
- Integrato all’origine nel sistema di ritenuta per i bambini
- Una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compreso nel suo veicolo di omologazione
- Indipendente sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo
Perché rientri nei parametri della legge, il dispositivo antiabbandono deve attivarsi automaticamente ogni volta che lo si utilizza.
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