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In vigore la Legge concorrenza: cosa cambia in azienda

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Dallo scorso 29 agosto sono entrate in vigore le disposizioni della Legge concorrenza, la L. 124/2017, pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017. Il provvedimento, strutturato in un unico articolo suddiviso in ben 192 commi, oltre alla sfera di privati cittadini interessa, e molto, anche quella aziendale. Qui di seguito quelle che di maggior interesse per le società.

In vigore la Legge concorrenza: cosa cambia in azienda

Divieto del tacito rinnovo nelle polizze RC auto

  • (comma 25) Con modifiche apportate all’articolo 170-bis, D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), si prevede che il principio della durata annuale del contratto di assicurazione RC auto e del conseguente divieto di rinnovo tacito, venga esteso anche in relazione ai contratti stipulati per i rischi accessori (tipicamente il furto e l’incendio), nel caso di polizze accessorie stipulate in abbinamento con quella dell’RC auto. Restano escluse le altre polizze del ramo danni per le quali rimane ancora valido il principio del rinnovo tacito
    Ultrattività delle polizze R.C. professionali
  • (comma 26) Con modifiche apportate al D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, si prevede:
    – che nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;
    – che tale precedente previsione sia applicabile anche alle polizze assicurative in corso di validità al 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della disposizione in commento);
    – che a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale delle parti, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

Telefonia

  • (commi 41-46) Vengono apportate modifiche al D.L. 7/2007 convertito nella L. 40/2007, al fine di intervenire nel settore della telefonia:
    – in tema di recesso potrà essere comunicato ad un operatore telefonico (non solo telefonia fissa e mobile, ma anche pay-tv e servizi di comunicazioni elettroniche) anche per via telematica;
    – le penali abbinate a offerte o promozioni potranno continuare ad essere applicate in caso di recesso anticipato, ma il cliente dovrà esserne ben informato e il vincolo non potrà mai superare i 24 mesi di durata;
    – i costi completi di una offerta o tariffa dovranno essere resi noti al consumatore non solo nel momento della sottoscrizione del contratto ma anche quando l’offerta viene pubblicizzata;
    – agevolare la migrazione/portabilità del numero tra diversi operatori e l’utilizzo del credito telefonico per acquistare biglietti per musei, eventi e donazioni (è previsto specifico decreto attuativo);
    – vengono raddoppiate le sanzioni (che passano da 580.000 euro a 1,16 milioni di euro) per quegli operatori che non rispetteranno le previsioni del codice delle comunicazioni elettroniche;
    – per i servizi telefonici a pagamento l’attesa non dovrà generare nessun addebito e dovrà essere gratuita e l’importo potrà essere scalato al consumatore solo dopo che un operatore avrà risposto

Credito telefonico

  • (commi 47-53)
    – Viene promossa la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micro pagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l’acquisto di biglietti per l’accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore.
    – Potranno essere effettuate tramite credito telefonico le erogazioni liberali destinate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997 (è prevista l’emanazione di un decreto attuativo).

Nuova disciplina del leasing

  • (commi 136-140)
    – Viene introdotta una regolamentazione legislativa al contratto di locazione finanziaria (o leasing) facendolo così rientrare nell’alveo dei contratti “tipici”.
    – Nei casi di grave inadempimento da parte dell’utilizzatore (che ricorre in caso di mancato pagamento di sei canoni mensili nei leasing immobiliari e di quattro rate nelle altre tipologie di leasing) il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma dovrà comunque corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del bene stesso (a valori di mercato), al netto di quanto a lui dovuto (è prevista la nomina di un perito indipendente in accordo tra le parti).
    – In caso di fallimento dell’utilizzatore si applica l’articolo 72, L.F. che disciplina i rapporti pendenti al momento del fallimento di una delle parti

Professionisti – obbligo di preventivo scritto

  • (comma 150) Con una modifica apportata all’articolo 9, D.L. 1/2012 si prevede che:
    – il professionista debba rendere noto, in fase di preventivo al cliente, la misura del compenso richiesto, obbligatoriamente in forma scritta o digitale
    Professionisti – obblighi informativi
  • (comma 152) Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, viene previsto che i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti a indicare e comunicare:
    – i titoli posseduti;
    – le eventuali specializzazioni.
    Il provvedimento normativo non chiarisce né in quale sede rendere tali informazioni (ad esempio, se in fase di ottenimento dell’incarico o altro) né le sanzioni comminabili al professionista in caso di mancata inosservanza di tale obbligo

Autoservizio pubblico non di linea

  • (comma 179) Entro un anno dall’entrata in vigore della presente Legge (29 agosto 2017) il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (vedasi operatori come Ncc e Uber)

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