Il gps, sia questo sullo smartphone o sull’auto aziendale, non è “uno strumento di lavoro”. Questo il sunto della delibera circolare n. 2 del 2016, l’Ispettorato nazionale del lavoro che fornisce così in maniera definitiva (forse) le indicazioni operative sull’installazione di apparecchiature di geolocalizzazione satellitare su autovetture aziendali.
La norma (art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 ) è stata modificata recentemente dal decreto correttivo del Jobs act e prevede ora in particolare, che le procedure autorizzative concordate con le rappresentanze sindacali , previste per i sistemi di controllo a distanza dei lavoratori, non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
Per definire la necessità o meno dell’autorizzazione è necessario quindi, in primo luogo, individuare se l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPs su auo aziendali è funzionale a rendere la prestazione lavorativa o no. Solitamente non lo è ma ci sono casi, vedi ad esempio i lavoratori aeroportuali o per i portavalori per ragioni di sicurezza.
In linea di massima, chiarisce l’ispettorato “si può affermare che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione non sono utilizzati in via primaria per l’esecuzione dell’attività , ma rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo o per garantire la sicurezza . Ne consegue che, in tali casi, le apparecchiature Gps possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.