Il contratto quadro con il noleggiatore

Il rapporto tra noleggiatore a lungo termine  (Nlt) e cliente può essere regolato dal punto di vista contrattuale attraverso vari documenti che, solitamente, vengono emessi in momenti differenti. Il contratto quadro, che determina i rapporti tra due aziende, i termini e le condizioni dei singoli ordini, la specifica di erogazione del servizio, il service level agreement e altri. In questo articolo ci focalizziamo sull’approfondimento del primo documento, evidenziandone gli aspetti salienti, le considerazioni più interessanti e le aree più rischiose, anche in relazione agli altri documenti contrattuali che abbiamo introdotto.  L’accordo quadro, che normalmente viene intitolato  “condizioni generali per la locazione di autoveicoli  senza conducente” oppure, in un’enunciazione  più moderna “accordo di locazione a lungo  termine” è di solito il primo documento che si firma  per dare inizio al rapporto tra azienda e Nlt e  per questo motivo è di importanza fondamentale:  probabilmente non è quello fondamentale nella  determinazione della qualità del servizio erogato.  Ma è determinante nel definire le possibili variazioni  future e le aree di possibile manovra in termini  di condizioni generali.
Nella realtà, invece, spesso questo documento  viene firmato come primo atto per suggellare gli  accordi futuri, perchè si presta a essere scambiato  per un prestampato non modificabile oppure  emendabile con fatica. Insomma, passa talvolta il  concetto di considerarlo come un documento che  comunque “viene firmato da tutti e in ogni caso è  un formalità che non serve a nulla: giusto una firma  per la burocrazia”.

La presenza, alla fine di tutti questi stampati della  formula rituale “il cliente dichiara di approvare  specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342  del Codice Civile i seguenti articoli…” dovrebbe far  riflettere: si tratta degli articoli che regolamentano le  cosiddette “clausole vessatorie” che il proponente  inserisce nel contratto ed è quindi obbligato,  pena la nullità del contratto, a mettere in evidenza;  la controparte che, firmando “specificamente”  dette clausole, le approva, rinuncia ad alcuni  diritti ad essa riconosciuti dalla normativa  del contratti del Codice Civile, in favore di norme  più severe imposte dal proponente e ad esso favorevoli.

 

Quali possono essere queste clausole nel  caso dell’accordo di Nlt? Per esempio quelle relative  alla responsabilità del Nlt in relazione alla  consegna delle vetture nuove, alla manutenzione,  alla sostituzione del veicolo e alla sua restituzione,  alle garanzie assicurative, al recesso e alla risoluzione. Insomma, molti aspetti fondamentali  del rapporto tra cliente e Nlt possono venire modificati  a favore del Nlt, con possibili conseguenze  sia in termini di responsabilità, sia in termini di  qualità del servizio.

Mettiamo ordine nella carta
In qualsiasi contratto, tutte le clausole sono trattabili  e modificabili, a eccezione di quelle per le  quali la legge stabilisce l’inalienabilità e l’inefficacia  di un’eventuale manleva, quali quelle riguardanti il trattamento dei lavoratori. L’accordo quadro  col Nlt, lungi dall’essere una semplice formalità,  va analizzato con attenzione, coinvolgendo  anche l’ufficio legale, qualora se ne ravvisi la necessità,  perchè può contenere condizioni potenzialmente  limitanti in futuro (per esempio riguardo  alla variabilità dei prezzi) e clausole molto penalizzanti,  che magari il Nlt non è intenzionato ad  utilizzare, ma che possono essere applicate in caso  di disaccordo, con conseguenze potenzialmente  molto pericolose: per esempio, alcuni anni fa  un contratto quadro standard di un noleggiatore  conteneva una clausola, in seguito rimossa nella  successiva versione, che sanciva la mancata restituzione  del veicolo nel termine della scadenza del  contratto come comportamento che configurava  gli estremi del reato di appropriazione indebita.

La clausola è formalmente ineccepibile ma poco  realistica, tenendo conto che le cause per le quali  il driver può, in buona fede, non riconsegnare la  vettura il giorno della scadenza possono essere  molte, per cui sarebbe più utile studiare un meccanismo  di compensazione.  Purtroppo, spesso i contratti vengono esibiti e  studiati nei dettagli solo in caso di controversia;  invece sarebbe meglio pensarci prima e spendere  un po’ di tempo in più nella negoziazione dei termini,  affinché il contratto che le parti firmano sia  equo, ragionevole e utile per lo sviluppo futuro del business. Affidarsi solo alle rassicurazioni del  Nlt che certe clausole le ha scritte il suo ufficio  legale, ma non verranno mai usate, non è consigliabile.

L’accordo quadro è il master agreement da cui discendono  tutti gli altri e deve pertanto essere abbastanza  dettagliato, ma anche sufficientemente  ampio per dare adeguato supporto ai futuri sviluppi:  per questo dovrebbe essere aggiornato con  una certa frequenza (tra uno e tre anni) e adattato  alle nuove condizioni negoziate tra le parti.  All’obiezione a volte opposta dal rappresentante  del Nlt, che si tratta di un documento che è difficilissimo  da modificare perchè scritto dall’ufficio  legale, si può rispondere con la richiesta di aggiungere un allegato di modifiche e deroghe, da  firmare contestualmente. A questo punto è importante  stabilire l’ordine di prevalenza dei documenti:

• Le deroghe e le modifiche approvate con allegato  all’accordo quadro devono prevalere sullo  stesso;
• L’accordo quadro deve prevalere sui singoli ordini  di vetture;
• La specifica di servizio non deve contrastare con  l’accordo quadro;
• Il service level agreement deve valorizzare e  completare il contratto quadro, stabilendo un  sistema di bonus/malus.

C’è poi tutta la disciplina riguardante le modifiche,  le regole e i patti aggiunti successivamente  alla firma dell’accordo, magari anche mesi o anni  dopo: per esempio, tutta la tematica riguardante i  massimali assicurativi e le coperture, che viene  modificata nel corso del tempo dal noleggiatore,  che ovviamente cerca di gestirla in maniera uniforme  per tutti i clienti, e viene comunicata a volte  tramite una semplice lettera.  Modifiche e patti aggiuntivi devono essere regolamentati  ex ante e deve essere stabilito con quale  procedura essi possono prevalere sugli altri accordi  già stipulati.

Rischi grandi e piccoli
Tra le tante clausole di cui è composto un accordo  quadro, quali sono quelle potenzialmente più rischiose,  non solo in termini di responsabilità legale,  ma soprattutto per i loro possibili riflessi sul  servizio e sui costi? In realtà, non ci sono aree più  meritevoli di attenzione di altre: tutti i termini  contrattuali possono potenzialmente incidere sul  business, sia in termini operativi che economici. È  chiaro che una clausola che consenta al Nlt di variare  il prezzo con estrema facilità anche per i  contratti in corso, determina una profonda instabilità  dei costi previsti; ma anche una prescrizione  minore, come quella relativa ai patti aggiunti, può  impedire, per esempio la piena applicazione di un  service level agreement, con conseguenze negative sul livello di servizio. Per questo è importante  raccogliere informazioni sulle best practice di  mercato, magari partecipando a benchmarking, e  utilizzarle per costruire una griglia standard di  termini e condizioni, a protezione dell’azienda, da  proporre ai Nlt in fase di gara o di rinegoziazione.
Il contratto di Nlt coinvolge più soggetti che, in  via diretta o mediata, assumono precise responsabilità  gli uni nei confronti degli altri: l’azienda  cliente si impegna anche per i suoi dipendenti, il  Nlt gestisce l’interfaccia con il costruttore e con i  subfornitori di servizi. Attraverso l’accordo il  cliente e il Nlt non regolano solo i loro rapporti,  ma determinano la direzione del movimento e la  velocità degli ingranaggi del processo di fornitura;  un service level agreement, inoltre, è il combustibile  che alimenta il rapporto continuativo e  lo mantiene al corretto livello. Allora occorre fare  attenzione a considerazioni formalmente giuste,  in apparenza, ma confutabili nella pratica; ad  esempio, la classica affermazione che il Nlt non si  ritiene responsabile dei tempi di consegna, di  eventuali difetti del mezzo e di possibili problemi  di manutenzione delle officine del costruttore  perchè il cliente è il soggetto che sceglie la vettura  (marca, modello, ecc.) e il Nlt si limita a “finanziarla”.

Su queste pagine si è sempre sottolineato
il concetto che il Nlt è un assemblatore di servizi complessi, erogati secondo una catena del valore  che differisce da noleggiatore a noleggiatore,  perché non ne esistono due uguali tra loro; ma  allora, alcune scelte organizzative del Nlt sono  fondamentali nel determinare anche questi aspetti:  pensiamo alla scelta di stringere accordi con  certi manufacturer piuttosto che con altri, di utilizzare  determinati dealer, di procedere alle immatricolazioni  con una determinata frequenza.  Insomma, a parere di chi scrive, non ci dovrebbero  essere aree contrattuali dalle quali il Nlt “si chami  fuori”, se ha l’ambizione di venire considerato un  partner e non un semplice finanziatore di una  commodity: le aziende cercano partner che agiscano  come efficaci risolutori di problemi in grando  di garantire la gestione di interi processi, offrendo  nel contempo la possibilità di cogliere importanti  opportunità, sia per il fornitore che per il  cliente.

 

 

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