Poche gioie, per ora, a chi si attendeva un nuovo e ben più agevolato regime fiscale, con nuove tasse auto aziendale per il 2023, come chiesto da molti addetti ai lavori da anni.
Le norme attuali non sono di rottura per le tasse sull’auto da lavoro e prevedono deducibilità e detraibilità Iva del 40% per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio lavorativo.
Tasse auto aziendale
La detraibilità piena è per i taxi, le auto da scuola guida e quelle per attività di leasing e noleggio, oltre che da agenti di commercio ma limitatamente all’uso imprenditoriale. Detraibilità piena anche per auto beni merce o strumentali, nell’esercizio dell’attività di impresa.
La piena deducibilità ai fini Ires/Irpef dei componenti negativi relativi ai veicoli, è solo per mezzi di uso pubblico o utilizzati esclusivamente come beni strumentali per impresa, come condizione necessaria alla stessa. Elemento quest’ultimo che, limitante rispetto all’IVA, toglie parecchie vetture di servizio utilissime e dovute dal mercato ma non essenziali da essere parte senza cui l’attività non funzionerebbe.
La deducibilità scende all’80% per agenti di commercio, al 70% per i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo (senza plafond) e al 20% per tutti gli altri. Discorso diverso per gli autocarri, immatricolati nella categoria N: piena deducibilità del costo e detraibilità dell’Iva, salvo quelli con codice carrozzeria F0 e rapporto tra potenza e portata pari o superiore a 180.
Tassazione auto fringe benefit
Per i veicoli in uso promiscuo, un dipendente si trova quindi l’auto aziendale tassata come fringe benefit imponibile, con base di percorrenza 15.000 Km e una percentuale variabile secondo le emissioni: dal 25% al 60% (se oltre 190 gr). La detraibilità Iva diventa integrale se viene fatturato al dipendente un corrispettivo imponibile per l’utilizzo del veicolo a scopi privati da calcolare al valore normale, ovvero in misura almeno pari al costo determinato sulla base della percorrenza convenzionale di 15.000 km a cui applicare la percentuale graduata in funzione delle emissioni di CO2.
Rimborso viaggio in auto
Il rimborso chilometrico a chi usa un veicolo proprio, limita le spese aziendali alle sole trasferte lavorative ed è pienamente deducibile (Ires/Irpef ma non Irap) le trasferte siano fuori dal Comune di lavoro.
Il rimborso deducibile è nei limiti delle tariffe Aci, anche se per le auto elettriche non è previsto un limite di potenza. I rimborsi chilometrici eccedenti i limiti Aci sono reddito imponibile in capo al dipendente.