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Di ecotassa, responsabilità dell’acquirente: il punto

Riepiloghiamo sull’ecotassa 2019 di cui vi avevamo iniziato a scrivere qui al momento dell’emanazione della Legge, con l’evidenza degli importi dovuti in base ai quattro scaglioni di emissioni di CO2. Alcuni aspetti meritano di essere messi ancora in evidenza esplicitamente, in particolare sul soggetto obbligato al versamento e l’Iva, non dovuta.

La risoluzione 32/E/2019 chiarisce che il soggetto passivo dell’ecotassa va individuato esclusivamente nell’acquirente del veicolo le cui emissioni rientrano nei parametri detti. Per quanto riguarda, invece, le modalità di versamento dell’ecotassa, la circolare n. 8/E/2019 ricorda che può essere effettuato, oltre che dal soggetto passivo (l’acquirente del veicolo), anche da chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente (ad esempio, il concessionario).

Ma attenzione, la responsabilità sulla corretta e tempestiva effettuazione del versamento dell’imposta va ricondotta unicamente a chi acquista l’auto quale soggetto passivo dell’imposta. A questo punto è importante acquisire la documentazione che prova il pagamento dell’ecotassa da chi ha provveduto al versamento per suo conto, per esibirli ai futuri controlli dell’Agenzia delle entrate.

Ecotassa: se l’Iva non è dovuta

Infine sull’Iva. In merito al trattamento ai fini Iva della somma erogata dall’acquirente dell’autovettura al concessionario per il pagamento dell’ecotassa, la circolare 8/E/2019 precisa sull’articolo 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972 che non concorrono a formare la base imponibile “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. In buona sostanza, se il concessionario versa l’ecotassa e l’acquirente la rimette, su questo rimborso l’Iva non è dovuta. Perché? Si tratta di un’operazione di “mandato con rappresentanza” riferente all’articolo 1704 del Codice Civile.

Ancora una sottolineatura per le auto intestate ai costruttori stessi. La circolare 8/E/2019 ricorda che per le company car utilizzate dalla medesima Casa l’ecotassa non è dovuta non configurandosi alcun atto di acquisto da parte degli stessi.

Per scaricare la circolare dell’Agenzia delle Entrate sull’ecotassa, a questo link.

In questo articolo, invece, di quanto l’ecobonus lentamente muove i primi passi. I dati di aprile mostrano un’impennata di immatricolazioni giustificate dagli incentivi, notiamo un +152% per le auto ibride plug-in e +356% per le elettriche, mentre a marzo la crescita era stata rispettivamente del 22% e 42%. Naturalmente, i numeri assoluti sono molto piccoli.

Questo il link per opzionare l’ecobonus.

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