Nel mondo NCC, gli aspetti fiscali rilevanti sono anche quelli di deduzione costi, le spese: sia di acquisto veicolo, sia come spese di impiego. La normativa (art. 164, comma 1, lett. a, n. 1, Tuir) dice che sono interamente deducibili dal reddito d’impresa, quando auto e caravan in oggetto sono di uso esclusivo, strumentale nell’attività dell’impresa.
Deduzione spese NCC
L’auto NCC con deduzione spese è quindi quella dove l’attività stessa non può esercitarsi, senza il veicolo. Più dettagliato il discorso sulle spese di impiego, per NCC. Ci sono spese di impiego tipiche, come il carburante o i pedaggi, che sono interamente deducibili. Seguono poi altre spese, come la manutenzione o l’ammodernamento, meno frequenti rispetto alle quotidiane, ma trattate in modo specifico per le auto NCC. Queste spese infatti, secondo la norma (art. 1 D.M. 13.07.1981, in deroga all’ordinario dell’art. 102, comma 6, D.P.R. 917/1986) si possono dedurre ma solo limitatamente: fino al 25% del costo complessivo dei beni stessi. L’eventuale eccedenza è deducibile in quote: costanti nei tre periodi d’imposta successivi.
Caso particolare quello delle gomme: le spese relative a pneumatici sono interamente deducibili, nell’esercizio in cui sostenute per utilizzo (non secondo principio di cassa quindi, perché gli pneumatici acquistati solo come scorta, senza utilizzo, hanno natura patrimoniale).
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