La confisca è una misura a carattere sanzionatorio che consente alla Pubblica Amministrazione di acquisire la proprietà di un bene appartenente a un soggetto che ha violato determinate norme. A differenza di altre misure cautelari, come il sequestro o il fermo amministrativo, la confisca non si limita a limitare l’uso del bene, ma priva definitivamente il destinatario del provvedimento del diritto di proprietà su di esso, trasferendo tale diritto allo Stato.
Confisca amministrativa veicolo: quando scatta la sanzione
Una delle principali applicazioni della confisca è nel campo delle violazioni del Codice della Strada. Il legislatore ha previsto, infatti, la confisca del veicolo come sanzione accessoria per alcune trasgressioni specifiche, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, o per reati legati a veicoli non assicurati. L’articolo 213 del Codice della Strada stabilisce che la confisca di un veicolo possa essere disposta dal Prefetto come conseguenza di una violazione delle norme stradali.
A differenza di altre sanzioni, la confisca non è una misura temporanea: con il provvedimento di confisca, il veicolo viene acquisito dallo Stato.
Confisca penale: sanzione per i reati
Al di là delle violazioni amministrative, la confisca è anche prevista come misura di sicurezza nel contesto del diritto penale. Il codice penale italiano, all’articolo 240, stabilisce che il giudice possa disporre la confisca di beni che siano direttamente o indirettamente legati al reato per il quale è stata emessa una condanna. La confisca penale può riguardare beni che sono stati utilizzati per commettere il reato, ma anche quelli che ne sono il prodotto o il profitto.
La confisca penale può essere disposta in modo facoltativo per le cose che sono servite a commettere il reato, ma obbligatoria per quei beni la cui produzione, uso e detenzione sono essi stessi reato (come nel caso delle sostanze stupefacenti o delle armi).
La revoca della confisca veicolo
Sebbene la confisca sia una misura definitiva, è possibile, in alcuni casi, ottenere la revoca del provvedimento. La revoca può essere disposta dall’autorità competente qualora emergano nuove circostanze che giustifichino il rientro del bene in possesso del destinatario. Ad esempio, nel caso di confisca amministrativa, è il Prefetto a poter disporre la revoca, mentre in ambito penale la revoca può essere disposta dal giudice.
Confisca dell’auto per guida in stato di ebbrezza
La confisca dell’auto per guida in stato di ebrezza scatta quando il tasso alcolemico è superiore al 1,5 g/l oppure potenzialmente in caso di rifiuto di sottoposizione all’alcol test.
Tuttavia il comma 9 del Codice della strada afferma che la sanzione non viene applicata se l’auto non appartiene a chi ha commesso la violazione.
C’è, però, un’eccezione: se il proprietario sa di lasciare la sua auto in mano a qualcuno che ha dei precedenti per guidare ubriaco o che ha l’abitudine di bere – precisa la Suprema Corte – può scattare la confisca.
Confisca dell’auto per assicurazione scaduta
In caso di circolazione con l’assicurazione obbligatoria scaduta da più di 15 giorni il Codice della strada prevede il sequestro amministrativo dell’auto finalizzato alla confisca del veicolo.
Tuttavia, la confisca non è applicabile se si provvede al pagamento del premio assicurativo che preveda un contratto annuale e una copertura di almeno sei mesi e delle eventuali spese di trasporto e di custodia del mezzo.
Il dissequestro va chiesto al comando accertatore entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.
Inoltre la sanzione è ridotta ad un quarto se l’assicurazione viene riattivata entro il 30° giorno dalla sua scadenza.
Quando si rischia la confisca dell’auto?
Il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo, in sintesi è previsto per le seguenti sanzioni:
- veicoli che svolgono servizi pubblici senza licenza;
- veicoli sprovvisti di carta di circolazione o scaduta;
- veicoli modificati;
- recidiva (per più di tre volte) di infrazioni riguardanti la circolazione con foglio di via e/o con targa provvisoria;
- circolazione oltre il 15° giorno dalla scadenza del pagamento del premio di assicurazione (alle condizioni sopra indicate);
- circolazione con veicolo sottoposto a fermo
È prevista la confisca dell’auto anche in caso di reiterazione, cioè quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, lo stesso soggetto commette un’altra infrazione della stessa gravità, o di ripetizione in un biennio delle seguenti violazioni:
- trasporto merci senza autorizzazione;
- circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sospensione della carta di circolazione;
- circolare con targa non propria o contraffatta;
- varcare lo spartitraffico, invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere l’autostrada in senso contrario;
- circolazione con documenti ritirati;
- guida con patente sospesa
È previsto il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca anche per le seguenti violazioni di carattere penale:
- partecipare a competizioni in velocità non autorizzate con veicoli a motore;
- guida con tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro;
- guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti
- guida senza patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti (in caso di reiterazione).