Proponiamo un articolo che ricorda della differenza di detrazione Iva secondo l’utilizzo del veicolo, se in uso esclusivo come funzionale all’attività o promiscuo, assegnato o meno al dipendente dell’azienda, o ancora in fringe benefit.
Anzitutto occorre sapere che il trattamento ai fini Iva dei veicoli aziendali varia anche in funzione alla tipologia. Sia esso autovettura, autocarro, motociclo, ciclomotore.
Poi l’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972 definisce regole e limiti sulla detrazione Iva in caso di acquisto, ma anche di noleggio e di leasing.
Si noti che “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento”, spiega la Legge.
Ma questo non vale in casi in cui tali veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
Inoltre, non si detrae il 40% dell’Iva quando i mezzi formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio. In questo caso detraggono il 100%.
Auto aziendali e detraibilità Iva, quali veicoli
Per veicoli stradali a motore si intendono tutti quelli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
La tipologia di veicoli stradali a motore, individuata dal terzo periodo della lett. c) dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione (risoluzione 6/DPF del 20.02.2008).
Quale utilizzo
Quale uso ne faccia l’impresa o del professionista è elemento essenziale per la quota da detrarre. In linea generale, vale questa sintesi:
uso esclusivo come bene strumentale o oggetto dell’attività (detrazione Iva al 100%). E’ il caso di mezzi di servizio per svolgere l’attività;
— uso non esclusivo ma inerente all’attività dell’impresa, arte o professione (detrazione Iva al 40%). Quindi un utilizzo promiscuo;
— uso promiscuo del veicolo assegnato al dipendente o all’amministratore (detrazione Iva al 40%). In questo caso il nome del dipendente è indicato;
— uso promiscuo del veicolo messo a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo (detrazione Iva al 100%). E’ il caso dell’auto come fringe benefit.
I costi accessori all’utilizzo del veicolo come, ad esempio, i costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, seguono le medesime disposizioni Iva previste per l’acquisto (o leasing o noleggio).
Cessione di auto aziendali e fatturazione elettronica
Come noto, dal 1° gennaio 2019 è in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia.
Anche le compravendite di veicoli a motore e i relativi costi connessi (ad esempio, al rifornimento con conseguente abrogazione della scheda carburante) rientrano nel perimetro della fatturazione elettronica.
Approfondisci qui sulle fuel card dopo l’entrata in vigore della fatturazione elettronica.
L’acquisto di un mezzo aziendale a motore non comporta problematiche particolari, ma la sua cessione richiede attenzione.
Infatti, il trattamento ai fini dell’applicazione dell’Iva varia in relazione alla detrazione scontata sull’acquisto del mezzo.
Pertanto, la rivendita di beni per i quali l’Iva sull’acquisto è stata detratta integralmente sarà imponibile Iva, indipendentemente dalla tipologia di acquirente (sia esso un soggetto passivo di imposta o un privato consumatore).
Ad esempio, l’autovettura venduta a un dipendente, con Iva detratta integralmente in sede di acquisto, deve essere fatturata con Iva al 22%.
Diverso è il caso della rivendita di un mezzo per il quale era stata detratta solo parzialmente l’imposta sull’acquisto: tale cessione richiede che la base imponibile sia limitata alla corrispondente detrazione effettuata.
Esemplificando, la cessione di un’autovettura aziendale acquistata nel 2015 (Iva detratta al 40%) sarà imponibile per il 40% del prezzo di vendita mentre la restante parte (60%), deve essere fatturata fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972.
Si ricorda, infine, che nel caso di auto acquistata da un privato oppure con il regime del margine ex articolo 36 D.L. 41/1995 o esente articolo 10, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972, la successiva cessione rientra nel “Regime del margine DL 41/1995 – beni usati”.