Nuove regole per l'entrata in Italia dai Paesi dell'elenco D

Ingresso in Italia: nuove regole dal 31 agosto al 25 ottobre dopo l’ordinanza

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Il 28 agosto il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza che modifica le modalità d’ingresso in Italia dai Paesi del cluster D. Il provvedimento rimarrà in vigore dal 31 agosto 2021 fino al 25 ottobre 2021.

Le disposizioni precedenti – di cui si è scritto in questo articolo – sono rimaste sostanzialmente invariate.

Tuttavia, bisogna fare attenzione alle rettifiche sui documenti necessari per l’ingresso, in particolare per quanto riguarda U.S.A., Regno Unito, Canada e Giappone.

I documenti necessari all’ingresso in Italia dopo l’ordinanza

Ricordiamo che, in linea generica, resta legittimo quanto riportato nell’articolo 4 del decreto del 29 luglio che esplicitava la nuova lista dei Paesi dell’elenco D e le modalità d’entrata in Italia.

Consulta la lista dei Paesi dell’elenco D.

Rimane valido che, in caso di soggiorno o transito in uno dei Paesi elencati nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia, si è tenuti ad esibire al vettore o al responsabile dei controlli:

  • Il Passenger locator form in formato digitale o cartaceo
  • Il risultato negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti all’ingresso. Il termine è ridotto a 48 ore nel caso di provenienza dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro)

Cosa cambia tra i due decreti del 29 luglio e del 28 agosto?

Il decreto del 29 luglio obbligava i viaggiatori da tutti i suddetti Paesi a presentare, insieme alla documentazione di cui sopra, anche il risultato negativo di un tampone, molecolare o rapido, effettuato in seguito a 5 giorni di  isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Plf.

Questo requisito non è più richiesto.

Difatti, presentando una certificazione verde Covid-19 rilasciata al termine di un ciclo vaccinale oppure una certificazione delle autorità sanitarie locali in seguito a una vaccinazione valida per la European medicines agency, si è esentati dall’obbligo. Attenzione: in questo caso, il Green pass accettato è solo quello grazie all’avvenuta vaccinazione. Tuttavia, più avanti nell’articolo vedremo che per Stati Uniti, Canada e Giappone la norma è differente.

In caso di mancata presentazione di tampone e/o Green pass, si è costretti a sottoporsi a isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Plf e presentare un tampone negativo alla fine del periodo.

Riassumendo:

Stati Uniti, Giappone e Canada

Nel precedente decreto c’era una deroga per quanto riguardava U.S.A., Giappone e Canada. Per entrare in Italia, infatti, bastava semplicemente presentare il Plf e la certificazione verde. Quest’ultima, però, veniva rilasciata anche in caso di certificato di guarigione o tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’ingresso.

Rimane valida la deroga sul Green pass.

Quello che cambia è che tutti e tre i Paesi sono nuovamente obbligati a presentare il risultato negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti.

Regno Unito: stop ai 5 giorni di isolamento fiduciario

Il ministro Speranza ha poi specificato che, nel caso del Regno Unito, non sarà necessario sottoporsi a isolamento. Questo è possibile in caso di completamento del ciclo vaccinale e risultato negativo di un tampone molecolare o rapido.

Ricordiamo che, anche in questo caso, rimane sempre obbligatoria la presentazione del Plf all’ingresso in Italia.

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