Dal 15 ottobre chiunque svolga un’attività nel settore privato è obbligato ad esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Questo è ciò che dispone il Decreto Legge del 21 settembre, che prolunga queste regole fino al 31 dicembre 2021.
Non è solo il dipendente che dovrà mostrare la certificazione verde, ma anche tutti coloro che, anche con contratti esterni, per lavoro retribuito o volontariato, accedano agli spazi.
L’unica eccezione al Green Pass è costituita da quell’insieme di persone esente dalla campagna vaccinale, previa dimostrazione tramite la certificazione medica.
Ricordiamo che non solo il vaccino dà diritto al Green Pass, ma anche un certificato di guarigione o un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.
I datori di lavoro non sono, tuttavia, tenuti a sostenere il costo dei tamponi. Per i soggetti esenti da vaccino, invece, sono automaticamente gratuiti.
Approfondisci sulle differenze deiGreen Pass o certificazione verde.
Il controllo del Green Pass sul luogo di lavoro
Gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro o gli addetti ai controlli dovranno, quindi, procedere all’ispezione, che si svolgerà all’ingresso mediante l’utilizzo dell’app VerificaC19. I soggetti designati all’accertamento devono essere definiti con un provvedimento formale. Allo stesso modo si devono definire le modalità operative dei controlli.
Per le aziende con più di 50 dipendenti, inoltre, Sogei, società d’informatica del Ministero dell’economia e delle finanze, sta preparando un’applicazione web che, attraverso l’interrogazione dei codici fiscali dei dipendenti, verifica il possesso del Green Pass o meno.
Il Garante della privacy sta ancora verificando l’applicazione, perciò non è ancora ufficiale.
Sospensioni e sanzioni
Ricordiamo che, qualora il dipendente o chi per esso non possegga un Green Pass, gli è negato l’accesso al luogo di lavoro.
Inoltre, questo comporta un’assenza ingiustificata con la corrispondente sospensione della retribuzione. Tuttavia, non ci saranno sanzioni disciplinari o licenziamenti.
Solamente in due casi sono previste le sanzioni. La prima va dai 600 ai 1.500 euro per i lavoratori che entrano negli spazi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass. L’altra è quella a danno dei datori di lavoro che non controllano i Green Pass e il rispetto delle regole. Per loro la multa va dai 400 ai 1.000 euro.
Aziende con meno di 15 dipendenti
Le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, hanno il diritto di sospendere il lavoratore per la stessa durata del contratto di lavoro per la sostituzione. In ogni caso, per un periodo non superiore a 10 giorni.
In termini pratici, significa che, se anche il lavoratore sostituito nel frattempo si è dotato di Green Pass, non potrà rientrare al lavoro né percepire salario fintanto che risulta sospeso. Per il periodo, rimane stipendiato il sostituto.
A questo punto, se al termine dei 10 giorni il dipendente non entra in possesso della certificazione verde, il contratto di sostituzione può essere prorogato per 10 giorni. Al termine della proroga, si applicano le normali regole in materia di sostituzione del lavoratore assente.
Green Pass, privacy e GDPR: come convivono?
L’accesso alle mense aziendali
«Per la consumazione al tavolo al chiuso, i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti solo se muniti di certificazione verde Covid-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori sono tenuti a verificare le certificazioni verdi con le modalità indicate dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 17 giugno 2021». Questo è quanto specificato nella pagina FAQ del Governo.
Le uniche due eccezioni riguardano, anche questa volta, i minori di 12 anni e le condizioni sanitarie che legittimano l’esonero dal vaccino.
Il compito di vigilanza è assegnato al gestore della mensa.
Ricordiamo che, il presupposto per l’applicazione della verifica del Green Pass è la presenza di un formale servizio di ristorazione con un gestore titolato al controllo. In caso contrario, si annulla l’obbligo di Green Pass.
Situazioni particolari per il controllo del Green Pass
Roberto Masi, senior security & compliance consultant, ci avvisa del fatto che esistono, tuttavia, delle situazioni particolari da tenere a mente.
I soggetti che stanno aspettando il rilascio o l’aggiornamento del Green Pass possono avvalersi della documentazione rilasciata da strutture pubbliche e private, farmacie, laboratori di analisi, medici di medicina generale e pediatri, in formato cartaceo o digitale.
Ricordiamo l’eccezione costituita dagli esenti al vaccino. Questi ultimi dovranno esibire un certificato con un QR code. In caso di ritardo nella documentazione, allo stesso modo non saranno soggetti ad alcun controllo.
I soggetti stranieri possono presentare delle vaccinazioni comparabili al Green Pass italiano, che danno diritto alle stesse facoltà. Si tratta dei certificati di vaccinazione rilasciati da Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito e Israele.
Nel caso di trasportatori esteri non in possesso di certificazioni verdi né altra documentazione riconosciuta dall’Ema o dal Ministero della Salute Italiano, possono accedere esclusivamente ai luoghi deputati al carico/scarico delle merci. Questo è possibile solamente se le operazioni vengono svolte da altro personale.