In tema di omaggi natalizi 2024, dal punto di vista fiscale ci sono dei limiti: di deducibilità dei costi e detraibilità dell’Iva, ed è pertanto necessario identificare la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio. Oltre che le caratteristiche del soggetto ricevente.
Omaggi a dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri. Beni acquisiti per essere omaggiati e o beni oggetto dell’attività di impresa?
Omaggi natalizi che non rientrano nell’attività d’impresa
I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro e qualificati come spese di rappresentanza. Queste ultime soggette a vincoli di congruità e inerenza, da applicarsi secondo varie percentuali.
Omaggi di beni che rientrano nell’attività d’impresa
L’individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e la successiva destinazione a omaggio richiede spesso rettifiche (in termini di classificazione contabile). Dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole per la deduzione dei costi.
Dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo, nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.
Omaggi natalizi a dipendenti, deducibili
Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza. Tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa.
Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento degli omaggi nei confronti di terzi.
Inizialmente le erogazioni liberali in natura ai dipendenti costituivano reddito per questi ultimi, se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta. Per il 2024 la soglia di esenzione è innalzata fino a 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti e fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico.
Omaggi erogati da esercenti arti e professioni
I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli in omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che sia donati a clienti o a dipendenti. Il costo sostenuto all’acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Gli omaggi acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro, scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre oltre i 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva. Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L’Iva è indetraibile.