Detrazione dell’ Iva: trovata la soluzione

L’anno nuovo ha portato novità positive alle agenzie che operano nel settore dei meeting e congressi. Con soddisfazione di tutte le associazioni di categoria, la Finanziaria 2008 ha infatti introdotto una disposizione al comma 77 dell’articolo 1 della legge 244/07, consentendo finalmente agli agenti di viaggio la facoltà di applicare il regime ordinario d’imposta per l’organizzazione di servizi congressuali.

Per comprendere a fondo la vicenda occorre risalire allo scorso anno: con la Finanziaria 2007, infatti, era stata concessa alle aziende e ai professionisti la possibilità di detrarre l’Iva sulle spese sostenute per la partecipazione ai congressi (pasti, bevande, pernottamenti alberghieri). A tale scopo era stata introdotta una modifica all’articolo 19-bis1, lett. e), del Dpr n. 633/72, che – in deroga al principio generale della detraibilità di beni e servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa – sanciva l’indetraibilità dell’Iva sulle spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione alle attività congressuali, a causa della difficoltà di dimostrarne l’inerenza all’attività d’impresa o professionale esercitata. La detrazione, che per tutto il 2007 spettava nella misura ridotta del 50%, è stata portata al 100% all’inizio del 2008.

Un boomerang per le agenzie

Questa agevolazione, però, si è rivelata dannosa per le agenzie di viaggio, nonché per i tour operator. Il motivo? Nel 2002 la Comunità Europea decise di tenere conto della specificità delle attività svolte da agenzie di viaggio e organizzatori turistici, presentando una proposta di modifica della direttiva 77/388/Cee che, all’art. 26, disciplina il cosiddetto regime speciale del “margine”: a causa della molteplicità dei luoghi in cui i servizi delle agenzie di viaggio sono forniti, si ritenne impossibile applicare le normali disposizioni in materia di Iva. Fu dunque introdotto un regime speciale. «Ai sensi dell’articolo 26 della sesta direttiva sull’Iva, tutte le operazioni effettuate dall’agenzia di viaggio per la realizzazione di un pacchetto sono da considerare come una prestazione di servizi unica – si legge in un documento ufficiale della Commissione Europea -. Dunque, l’imponibile è rappresentato dal margine realizzato dall’agenzia al momento della vendita del viaggio a forfait». In altre parole, quando l’agenzia acquista i servizi (alberghi, transfer ecc.), li riunisce in un pacchetto e li vende al viaggiatore a proprio nome, le è permesso di evitare l’identificazione Iva nei diversi Stati Membri in cui i servizi sono stati forniti. Tuttavia, il Consiglio Europeo non è stato ancora in grado, dopo circa sei anni, di raggiungere un accordo in merito a tale proposta, che era stata predisposta dalla Commissione europea.

Da qui il problema: la detraibilità dell’Iva congressuale sancita dalla Finanziaria 2007, infatti, non aveva tenuto conto della impossibilità per le agenzie di viaggi che applicano il regime del margine di esporre l’imposta in fattura. In questo modo le agenzie finivano per essere penalizzate perché la clientela tendeva a “bypassarle”, rivolgendosi direttamente ai fornitori di servizi, in grado di emettere fatture che consentissero la detrazione dell’Iva esposta in fattura.

Disposizione “congelata”

Oggi, con la modifica del comma 77 e l’applicazione del regime ordinario d’imposta sui servizi congressuali, questo problema è stato risolto. La disposizione, però, è attualmente “congelata” in attesa di un’approvazione da parte del Consiglio Europeo su parere conforme della Commissione. Il governo ha presentato la richiesta di deroga nel mese di aprile e bisognerà attendere circa otto mesi per ottenere un approvazione da Bruxelles. Nel frattempo, le agenzie che vogliono usufruire della possibilità di detrarre l’Iva dovranno continuare a frazionare i servizi offerti, vendendoli singolarmente e non in forma forfetaria.

Le associazione di categoria, com’era prevedibile, si sono mobilitate per far giungere la richiesta di deroga a buon fine. Giuseppe Cassarà, presidente della Fiavet (la Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) ha fatto sapere che sarà cura della federazione proseguire, con l’ausilio dell’Ectaa (l’associazione europea delle agenzie di viaggio), il lavoro iniziato in modo da ottenere un pronunciamento favorevole delle Autorità europee alla richiesta di deroga. Si tratta però solo di un primo passo verso un percorso che la Fiavet ha tracciato da tempo e che punta a una revisione generale del regime speciale per le agenzie e a un allineamento delle aliquote Iva applicate dalle imprese turistiche italiane a quelle in vigore nei Paesi membri dell’Unione Europea.

Testo di Elisabetta Tornatore – Mission N. 4, maggio 2008

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