Sul dipendente trasfertista torna una circolare dell’Inps del dicembre scorso, precisamente la 158/2019, che precisa sul tratatmento fiscale contributivo pari al 50% dell’indennità solo nel caso in cui sussistano i tre requisiti principali. Questi ultimi definiscono la condizione di lavoratore in trasferta continua.
Come comprensibile, non si tratta della trasferta temporanea di lavoro, per intenderci il più comune viaggio d’affari.
Ed è utile comprendere la specifica dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, che andiamo a spiegarvi qui su Missionline.it. Il tema è d’interesse poiché spesso oggetto di contenziosi sui contributi da versare. Al fine di ridurli l’Inps ha emesso la nuova circolare il 23 dicembre 2019.
Il trasfertista deve avere una indennità fissa
Anzitutto, parliamo di lavoratori che il contratto con l’azienda stabilisce debbano svolgere l’attività in sedi variabili. L’accordo contrattuale è alla base di tutto e perché si possa applicare lo sgravio al 50% deve riportare questi requisiti:
- La mobilità continua del dipendente è la componente sostanziale del trasfertismo
- Una retribuzione fissa per le trasferte (forfait): indipendentemente dal fatto che il lavoratore effettui le missioni o meno
- La sede di lavoro non è indicata nella lettera di assunzione
Circolare Inps trasfertista, se decade un requisito è semplice trasferta
In pratica, se di dipendente trasfertista si tratta poiché queste tre condizioni si attuano tutte insieme, le maggiorazioni di retribuzione (che di fatto rappresentano indennità/rimborsi delle continue trasferte, ndr) corrisposte vanno a formare il reddito da lavoro solo per il 50% della loro somma. Dunque, quell’importo dimezzato determina la base imponibile dei contributi da versare all’Inps.
Se una sola delle tre condizioni viene a mancare la trasferta deve intendersi come occasionale.
La circolare Inps sul dipendente trasfertista precisa (puoi scaricarla da qui) anche che queste disposizioni devono valere per i contenziosi in materia.
Per i piloti rimane il trattamento fiscale contributivo del 50%
Di dipendente trasfertista avevamo già scritto nel 2016, in questo articolo, citando i piloti aerei e più in generale i settori della navigazione e del volo come rientranti nel caso del trasfertismo secondo l’articolo 51 comma 6 del Tuir (il testo unico delle imposte sui redditi).
Ebbene, quanto stabilisce la circolare dell’Inps non li riguarda.
Essa, infatti, non contempla le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro. Così come non rientrano nell’interpretazione i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e quelli agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza, infine le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Per intenderci, i “rimborsi” delle trasferte vanno a contribuire al reddito da lavoro come sempre, al 50% nel versamento contributivo.