La certificazione verde è quanto servirà per spostarsi tra regioni e dalle Province autonome in zona rossa e arancione, come vi avevamo accennato in questo articolo. La bozza del testo di legge in discussione ne chiarisce la più parte dei punti. E’ l’articolo 10, in particolare, a spiegare di cosa si tratta ed ad esplicitarne le definizioni. Sono tre le tipologie di documento che consente gli spostamenti sul territorio nazionale fra zone di colori diversi, con l’entrata in vigore del nuovo decreto sulle riaperture delle attività sociali ed economiche.
Anzitutto, la certificazione verde di avvenuta vaccinazione, poi quella avvenuta guarigione dal Covid19, infine del risultato negativo di test molecolare oppure antigenico rapido.
Certificazione verde al via nel Decreto Riaperture
Il decreto specifica che la certificazione verde ha una validità di 6 mesi (Aggiornamento: la validità è stata successivamente fissata a 9 mesi). E’ inserita nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. Almeno nei primi due casi, come vedremo. Tutte e tre sono rilasciate in formato cartaceo o digitale.
Vediamole nei dettagli.
Nel caso della vaccinazione, la certificazione verde è emessa su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che somministra l’antidoto e contestualmente allo stesso, al termine del ciclo.
Riporta l’indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di quelle previste per l’interessato. Come detto, contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile la certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
Nel caso del documento dell’avvenuta guarigione, è la struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente ad emetterlo. Invece, per i non ricoverati, è rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Se nei nove mesi di validità, il soggetto viene ri-identificato come caso positivo al Covid19, la certificazione verde decade.
Il testo di legge precisa che i responsi di guarigione già avvenuta hanno validità di 6 mesi dalla data indicata.
Nel caso di tampone negativo (ultimo dei tre casi), la certificazione verde ha una validità di quarantotto ore ed è prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate, dalle farmacie che svolgono i test, ma anche dai medici di medicina generale o dai pediatri.
Infine, le certificazioni verdi Covid-19 riportano le indicazioni contenute nel modello che si può scaricare qui.
Certificazione verde per viaggiare in Europa
Naturalmente, la certificazione verde nazionale dovrà essere accettata in Europa al pari delle omologhe rilasciate in altri Paesi dell’Unione.
Almeno fino a quando non entrerà in vigore il Digital green certificate europeo (Dgc) di cui vi abbiamo scritto qui. A tal proposito, con un decreto vengono individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la piattaforma nazionale per il Dgc. Nonché tra questa e le analoghe istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea.
Tutto ciò, sempre nel rispetto della protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni.
«Lo stesso decreto stabilisce le misure per assicurare la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi Covid-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse». Così si legge nel testo di cui occorre attendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale perché sia definitivo.