auto usate esterometro

Acquisto auto usate da Ue, esterometro e fattura

Anche quando si comprano auto usate da Paesi esteri dell'Unione occorre tracciare l'operazione singolarmente e procedere, come per le fatture elettroniche, con l'esterometro

Come ci si comporta, a livello fiscale, per l’acquisto di auto usate che arrivano da un altro Stato, membro Ue? L’acquisto nel regime del margine, anche se fuori campo Iva, va comunicato nel sistema di interscambio: con l’esterometro.

Auto usate e esterometro

L’acquirente deve quindi verificare se il cedente ha trattato la cessione nel regime del margine, o come cessione intra-unione. Le fatture emesse dall’operatore sono in entrambi i casi senza imposta, ma la gestione dell’Iva italiana per l’acquirente, sono diverse.

Di recente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione, anche perché ci sono rischi di pesanti multe, per irregolarità accertate. L’acquirente, in base ai documenti e verificando anche le proprietà del veicolo da libretto di circolazione o altro, deve verificare il regime fiscale di acquisto dell’auto.

Se si tratta di acquisto intracomunitario, a differenza del regime del margine è imponibile in Italia (inversione contabile). Occorre gestire la fattura estera secondo le regole art. 46 e seguenti Dl 331/93. L’acquirente deve procedere con gli adempimenti Iva.

Fattura e codici

Gli acquisti da altro Stato membro, anche se non rilevanti ai fini Iva, vanno in ogni caso comunicati con l’esterometro quando l’importo è superiore a 5.000 euro. L’acquirente deve integrare la fattura estera, indicando la causale di esclusione Iva (TD19). La transazione va in codice N2.2.

Esterometro, obblighi e scadenze

Con l’esterometro, sia per auto usate sia per altro, i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022 sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il Sistema di Interscambio e il formato XML. La legge stabilisce una comunicazione telematica per ogni singola operazione.

L’obbligo vale per i contribuenti tenuti all’emissione della fattura elettronica, vale a dire “tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione”. Sono compresi anche i regimi forfettari e le associazioni che hanno optato per il regime semplificato qualora abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

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