Ordinanza rientro estero 15 dicembre

Ordinanza rientro viaggi estero del 22 ottobre, valida sino al 15 dicembre

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L’ordinanza del Ministero della Salute ha prorogato dal 25 ottobre al 15 dicembre le misure per il rientro dai viaggi all’estero in Italia.

Inoltre, il decreto ha aggiornato alcune delle norme confermate precedentemente, benché la legislazione rimanga sostanzialmente invariata.

Fermo restando il divieto di turismo in tutti i Paesi facenti parte dell’elenco E, la novità è che anche Sri Lanka, Bangladesh, India e Brasile rientrano in questa lista, salvo prossimi cambiamenti. Ricordiamo che precedentemente il Ministero della Salute aveva imposto il divieto di ingresso in Italia a tutti i viaggiatori che rientrassero da queste quattro mete.

Resta, dunque, confermata la classificazione dei Paesi esteri in 5 elenchi – che vanno dalla “A” alla “E” -, in base alla loro situazione epidemiologica. Le liste sono sempre consultabili al sito Viaggiare Sicuri.

Tuttavia, diminuisce il numero di Paesi in cui si viaggia per turismo. Dieci Paesi, infatti, passano dalla categoria D alla categoria E. Questi sono: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Brunei, Libano, Moldavia, Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia.
Elenchi di viaggio dalla A alla E (clicca per ingrandire l’immagine)

Rientro dall’estero: le disposizioni dell’ordinanza fino al 15 dicembre

Le liste dei Paesi sono state modificate come riportato precedentemente nello schema.

L’elenco A e C: come funziona il rientro dall’Europa fino al 15 dicembre

Sono confermati gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano senza limitazioni né obblighi di dichiarazioni.

Ricordiamo, inoltre, che le certificazioni rilasciate dalle autorità di suddetti Paesi a seguito di una vaccinazione validata dall’Ema sono considerate equipollenti al Green Pass Italiano. Lo stesso vale per la documentazione di avvenuta guarigione.

Per quanto riguarda gli Stati dell’elenco C, i viaggiatori che abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi dell’elenco nei 14 giorni antecedenti e che vogliano entrare in Italia devono essere dotati dei seguenti documenti:

    • Un Passenger locator form in formato digitale o in copia cartacea
    • Una delle certificazioni verdi Covid-19. Per questo si intende derivanti indistintamente da vaccino, guarigione o tampone negativo, come indicato nell’art. 9 comma 2 del D.Lgs del 22 aprile 2021

Qualora non si disponga di una certificazione, i viaggiatori sono tenuti ad isolamento fiduciario di 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Plf e ad un successivo tampone molecolare o antigenico che attesti la negatività alla fine del periodo.

I requisiti di ingresso in Francia dall’Italia e le certificazioni per viaggiare.

Le regole dell’ordinanza per il rientro dai Paesi extra EU

Elenco D

Per entrare nel territorio nazionale, le persone che abbiano soggiornato o transitato nei Paesi dell’elenco D devono presentare:

  • Un Passenger locator form in formato digitale o in copia cartacea
  • Una certificazione verde Covid-19 derivante esclusivamente dal completamento del ciclo vaccinale. Quest’ultima deve essere rilasciata dalle autorità competenti a seguito di una vaccinazione approvata dall’EMA. Ricordiamo la già citata eccezione di Stati UnitiGiappone Canada: in questo caso sarà valida anche una certificazione verde derivante da avvenuta guarigione
  • Il risultato negativo di un tampone – molecolare o antigenico – effettuato nelle 72 ore precedenti. Nel caso di viaggio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro) il termine si riduce a 48 ore

In caso di mancanza di certificazione verde (fermo restando l’obbligo di tampone per la partenza), anche in questo caso, si applica l’isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Plf e successivo tampone alla fine del periodo.

Dubai, location di Expo 2020, rientra tra i Paesi del cluster D. Scopri quali sono i requisiti di entrata e uscita e le regole Covid-19.

Elenco E: divieto di turismo, solo viaggi di lavoro e necessità

Infine, tutti gli spostamenti verso i Paesi dell’elenco E si differenziano tra viaggio di andata o di ritorno.

In particolare, dall’Italia sono consentiti viaggi verso questi Stati solamente in determinati casi. Per esigenze lavorative, di salute, studio, di assoluta urgenza, di rientro presso domicilio, abitazione o residenza propria o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una stabile relazione affettiva.

Per l’ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti da questi Paesi, invece, si aggiungono – oltre a quelle appena citate, che rimangono sempre valide – altre situazioni che determinano l’accesso.

In particolare, è garantito l’ingresso nel territorio nazionale (di fatto, il rientro, ndr) anche ai cittadini membri dell’Unione europea, di Stati facenti parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, ai loro famigliari e ai loro affetti stabili. Lo stesso vale per i cittadini terzi soggiornanti di lungo periodo che abbiano derivato il diritto di residenza, ai loro famigliari e ai loro affetti stabili.

Per rientrare in territorio italiano si dovrà:

  • Esibire un Passenger locator form in formato digitale o in copia cartacea
  • Presentare all’addetto ai controlli il risultato negativo di un tampone – molecolare o antigenico – effettuato nelle 72 ore precedenti
  • Sottoporsi ad isolamento fiduciario per 10 giorni, presso l’indirizzo indicato nel Plf e a un tampone alla fine del periodo

Viaggi nel Regno Unito? Ti ricordiamo qui le regole.

Eccezioni alle disposizioni dell’ordinanza sulla misura di tampone ed isolamento fiduciario fino al 15 dicembre

Fermo restando l’obbligo di compilazione del Plf in ogni caso, ci sono delle deroghe all’obbligo di tampone entro le 72 ore dall’ingresso e di isolamento fiduciario (deroghe totali), ed altre solamente applicabili all’obbligo di isolamento e tampone alla fine del periodo (deroghe parziali).

Queste sono applicabili solamente a patto che non insorgano sintomi da Covid-19.

A fini di chiarezza, le riportiamo attraverso uno schema.

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