Il diritto al rimborso è sacrosanto: l’Antitrust scrive al Parlamento e al Governo allineandosi con la Commissione Europea, di cui vi avevamo scritto in questa notizia. A seguito delle numerose proteste da parte dei viaggiatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato interviene con una segnalazione agli organi istituzionali in merito alla disciplina d’emergenza e all’articolo 88-bis del cosiddetto decreto Cura Italia. Cioè la legge del 17 marzo 2020 n.18 convertita con modifiche dalla legge n.27/2020.
In estrema sintesi, l’Antitrust richiama all’ordine sui diritti dei passeggeri in Europa, ai quali deve essere data la scelta tra un rimborso oppure un voucher per la prenotazione cancellata a causa del Coronavirus. Vediamo nel dettaglio.
Diritto al rimborso:
Scrive l’Antitrust: «La recente normativa (l’articolo 88 già citato) consente agli operatori del turismo, quindi anche alle compagnie aeree, di emettere un voucher, in luogo del rimborso, per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19. Tale compensazione può sostituire il rimborso senza la necessità di un’apposita accettazione da parte del consumatore».
Ebbene, questa disposizione si pone in contrasto con la vigente normativa europea. Quest’ultima, nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un indennizzo.
Il 13 maggio scorso, la Commissione ha scritto all’Italia e ad altre nazioni raccomandando che l’operatore può legittimamente offrire un buono. Però a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.
Il voucher attenua i problemi di liquidità
Il Garante è pienamente consapevole dell’opzione voucher come quella favorevole alle imprese in questo momento. Queste ultime non potrebbero rimborsare tutti i clienti, pena il fallimento. Di qui la creazione della normativa italiana che li vorrebbe aiutare, allontanandosi però dal Codice europeo. Utile sarebbe una formula di “buono” che rappresenti per i consumatori un’opzione irrinunciabile.
La nota dell’Antitrust dice: «La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori. Dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso».
Un’assicurazione per garantire il voucher
A questo proposito, l’Authority sottolinea che affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, «dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso».
L’Antitrust chiede di correggere la normativa italiana
Di fronte al permanere del conflitto tra normativa nazionale ed europea, l’Antitrust interverrà disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti. Al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria