Coronavirus e responsabilità di aziende e travel manager

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Di Coronavirus e responsabilità del datore di lavoro: vediamo le implicazioni dal punto di vista legale. Le grandi aziende così come le imprese strutturate e con un piano di crisis management hanno più o meno tempestivamente inviato comunicazioni di procedure da seguire ai loro business traveller.

All’indomani delle ordinanze (leggilo qui) della pubblica amministrazione delle Regioni del Nord Italia, colpite dal picco di diffusione dell’epidemia che vietano eventi e chiudono i luoghi di grande frequentazione, le società hanno chiesto ai dipendenti di evitare le trasferte e preferire lo smart working, così come le teleconferenze al posto dei meeting in ufficio.

Coronavirus e responsabilità delle aziende

coronavirus e responsabilità
Emanuele Panattoni, avvocato giuslavorista

Quali obblighi hanno i viaggiatori d’affari in questo contesto di emergenza sanitaria globale e quali responsabilità i datori di lavoro?

Lo abbiamo chiesto a Emanuele Panattoni, partner dello studio milanese di avvocati Gianni, Origoni, Grippo e Cappelli, che abbiamo conosciuto alla conferenza annuale di International Sos, di cui vi abbiamo scritto in questo articolo.

Come leggerete, il duty of care, ossia l’obbligo di diligenza, nei confronti del viaggiatore aziendale parte dalla corretta valutazione dei rischi. Nonché dall’informazione sulle condizioni che egli incontrerà nella destinazione.

Dettaglio questo che certamente i travel manager conoscono alla perfezione, ma vale la pena ricordare oggi. Alla luce del fatto che i business traveller non possono esimersi dallo svolgimento delle loro funzioni. Fatte salve ordinanze come nel caso di questi giorni tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, cui si sono poi aggiunte altre amministrazioni. Oppure rischi “matematicamente certi”.

Quali responsabilità ha il datore di lavoro che pretende il viaggio dal dipendente in una qualsiasi destinazione, nell’attuale contesto di emergenza sanitaria globale?

L’invio di lavoratori all’estero non esime il datore di lavoro dalle responsabilità che derivano dalla sua posizione di garanzia rispetto ai propri dipendenti.

Come affrontato nel white paper redatto con International Sos, lobbligo di sicurezza al quale deve rispondere il datore di lavoro nei confronti del lavoratore per le prestazioni eseguite in Italia vale anche nel caso degli inviati allestero. Nonostante si trovino al di fuori dei confini nazionali, questi ultimi devono vedersi assicurati i propri diritti di salute e sicurezza secondo la normativa e gli standard italiani.

Tra le attività fondamentali in capo al datore di lavoro vi è la programmazione e realizzazione di una corretta e puntuale valutazione dei rischi.

Anche quando viene mandato un lavoratore all’estero, il datore di lavoro dovrà considerare tutti i tipi di rischi nei quali incorrerà il prestatore di lavoro. Rischi che devono riguardare l’ambiente di lavoro e non solo. Ad esempio, le caratteristiche geografiche e climatiche della località estera, le condizioni sanitarie, le caratteristiche culturali, politiche e sociali della comunità, il rischio di guerre o secessioni e l’adeguatezza delle strutture di supporto per l’emergenza e il pronto soccorso.

Con specifico riferimento allattuale situazione di emergenza sanitaria, rientrano pertanto nel duty of care datoriale alcuni aspetti. Anzitutto la verifica dello stato del contagio nel luogo di destinazione del lavoratore, fornendo a quest’ultimo tutte le informazioni necessarie.

Il datore dovrà altresì individuare le misure adottabili in materia di contenimento del rischio, che possono essere di stampo organizzativo, procedurale e/o tecnico, anche in relazione ai rischi legati alle condizioni sanitarie.

Quali gli obblighi del dipendente?

Il dipendente dovrà attenersi alle istruzioni e misure comunicate dal datore di lavoro, non potendo rifiutarsi di seguire le direttive aziendali.

Pertanto, non potrà: (i) rifiutarsi di cancellare o rimandare una trasferta o distacco; né (ii) rifiutarsi di andare in trasferta o distacco.

Potrà opporre un legittimo rifiuto alle trasferte e alle missioni che siano in contrasto con le ordinanze regionali e con le disposizioni applicabili. E/oppure se il luogo di destinazione comporti di per sé un rischio talmente alto da rendere il contagio quasi inevitabile.

In caso di contagio durante la trasferta del dipendente, quali responsabilità possono essere imputate al datore di lavoro?

Sebbene al datore di lavoro venga imposto di adottare tutte le misure necessarie, indipendentemente dal fatto che siano esplicitamente previste da una norma di legge. In ogni caso, la responsabilità che ne deriverebbe nell’eventualità di inadempimento, non rientra tra i casi di responsabilità oggettiva. Bensì necessita dell’elemento soggettivo della colpa (o del dolo).

La colpa, infatti, intesa come difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore, rappresenta l’elemento cardine della responsabilità datoriale.

Pertanto, in assenza di nesso di causalità tra la colpa del datore di lavoro e l’avvenuto contagio, quest’ultimo non potrà essere automaticamente addebitato alla società.

Per il travel manager nella fattispecie, quali sono le sue responsabilità?

Il travel manager di una società, agendo in qualità di dipendente, potrà avere responsabilità in senso disciplinare.

Ossia, potrà essere sanzionato disciplinarmente, nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, per l’eventuale condotta carente. Salvo che i relativi poteri siano oggetto di specifiche deleghe di funzioni.

In tal caso, il travel manager, in qualità di soggetto con cui il datore di lavoro condivide la propria posizione di garanzia, potrebbe essere soggetto alle medesime responsabilità anche di carattere penale.

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