Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 del D.M. 19 novembre 2008 di attuazione della nuova disciplina sulle spese di rappresentanza, può dirsi concluso l’iter legislativo che ha visto profondamente modificata la deducibilità ai fini dei redditi di questi costi, tra i quali rientrano spesso anche spese di viaggio di ristorazione e alberghiere. Non solo, nel 2008 è stata riconosciuta la detraibilità Iva sui servizi di ristorazione, nonché quella relativa alle prestazioni alberghiere, a patto che non costituiscano spese di rappresentanza. Nel caso lo siano, è prevista comunque la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto laddove il loro costo di acquisto non sia superiore a 25,82 euro (art. 19 – bis, lett. h del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633).
È di tutta evidenza, dunque, che le spese di rappresentanza costituiscono delle vere e proprie pietre angolari sia ai fini della imposizione indiretta che ai fini di quella diretta: costi di varia natura, infatti, possono assumere per così dire la “veste giuridica” di spese di rappresentanza, subendone quindi il regime fiscale.
Se ci si pone come obiettivo di fare chiarezza sull’argomento, quindi, il primo passo da compiere è ricordare che il comma 2 dell’art. 108 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (Tuir) prevede che dal 1° gennaio 2008 le spese di rappresentanza siano deducibili ai fini delle imposte sul reddito, con i limiti di cui si dirà, nel periodo di sostenimento e non sono quindi più spese relative a più esercizi.
Il comma 2 esclude esplicitamente dalle spese di rappresentanza quelle relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Tale cifra deve intendersi comprensiva di Iva, dato che, come già accennato, l’art. 19 bis 1, comma 1, lett. h del Dpr n. 633 del 1972 prevede l’indetraibilità per le spese di rappresentanza che superino il 25,82 euro. In pratica, per non essere considerato spesa di rappresentanza, il valore imponibile di ogni bene distribuito gratuitamente – considerando le varie aliquote Iva – deve essere non superiore a 48,08 euro nel caso di aliquota al 4%; a 45,45 euro nel caso di aliquota al 10% e a 41,67 euro nel caso di aliquota del 20%. Beni con valori superiori, ancorché distribuiti gratuitamente, rientrano invece nel “crogiolo” delle spese di rappresentanza, così come individuate dal Dm 19 novembre 2008. Tale decreto considera inerenti le spese sostenute e documentate finalizzate a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi per finalità promozionali e di pubbliche relazioni “il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”. Il decreto stabilisce altresì la deducibilità delle spese di rappresentanza in misura proporzionale all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo.
Precisamente, deve essere applicata la percentuale dell’1,3% fino a 10 milioni di euro di ricavi, quella dello 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni e lo 0,1% per la parte eccedente quest’ultimo limite. Si ipotizzi, ad esempio, un’azienda che consegue ricavi per 70 milioni di euro. Il totale delle spese di rappresentanza deducibili sarà pari a 350.000 euro.
Ma quali sono le spese di rappresentanza?
A fianco di questi principi di carattere generale, il decreto individua cinque ipotesi che devono essere qualificate come spese di rappresentanza:
• le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
• le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
• le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
• le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
• ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel decreto.
Da tenere ben presente che le richiamate spese includono ogni voce di spesa, quale ad esempio viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti. Pertanto, anche se per queste spese l’Iva è attualmente detraibile, la circostanza che siano considerate spese di rappresentanza rende l’imposta sul valore aggiunto assolta indetraibile.
Le spese escluse
Da ultimo si rileva come il decreto in esame non considera come spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di
visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.
Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal decreto in esame, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Per l’imprenditore individuale non sono soggette altresì ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.
La deducibilità delle erogazioni e delle richiamate spese che non sono considerate spese di rappresentanza
è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
Testo di Giampaolo Giuliani, Mission N. 4, maggio 2009