Spese di rappresentanza: facciamo il punto

Con la pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale n. 11 del 15  gennaio 2009 del D.M. 19  novembre 2008 di attuazione  della nuova disciplina sulle spese  di rappresentanza, può dirsi  concluso l’iter legislativo che ha visto  profondamente modificata la  deducibilità ai fini dei redditi di  questi costi, tra i quali rientrano  spesso anche spese di viaggio di ristorazione  e alberghiere. Non solo,  nel 2008 è stata riconosciuta la detraibilità  Iva sui servizi di ristorazione,  nonché quella relativa alle  prestazioni alberghiere, a patto  che non costituiscano spese di rappresentanza.  Nel caso lo siano, è  prevista comunque la detraibilità  dell’imposta sul valore aggiunto  laddove il loro costo di acquisto  non sia superiore a 25,82 euro (art.  19 – bis, lett. h del Dpr 26 ottobre  1972 n. 633).
È di tutta evidenza, dunque, che le  spese di rappresentanza costituiscono  delle vere e proprie pietre  angolari sia ai fini della imposizione  indiretta che ai fini di quella diretta:  costi di varia natura, infatti,  possono assumere per così dire la  “veste giuridica” di spese di rappresentanza,  subendone quindi il  regime fiscale.
Se ci si pone come obiettivo di  fare chiarezza sull’argomento,  quindi, il primo passo da compiere  è ricordare che il comma 2 dell’art.  108 del Testo Unico delle imposte  sui Redditi (Tuir) prevede che dal  1° gennaio 2008 le spese di rappresentanza  siano deducibili ai fini  delle imposte sul reddito, con i limiti  di cui si dirà, nel periodo di  sostenimento e non sono quindi  più spese relative a più esercizi.
Il comma 2 esclude esplicitamente  dalle spese di rappresentanza quelle  relative a beni distribuiti gratuitamente  di valore unitario non superiore  a 50 euroTale cifra deve  intendersi comprensiva di Iva, dato  che, come già accennato, l’art.  19 bis 1, comma 1, lett. h del Dpr n.  633 del 1972 prevede l’indetraibilità  per le spese di rappresentanza  che superino il 25,82 euro.  In pratica, per non essere considerato  spesa di rappresentanza, il valore  imponibile di ogni bene distribuito  gratuitamente – considerando  le varie aliquote Iva – deve essere  non superiore a 48,08 euro nel  caso di aliquota al 4%; a 45,45 euro  nel caso di aliquota al 10% e a 41,67  euro nel caso di aliquota del 20%.  Beni con valori superiori, ancorché  distribuiti gratuitamente, rientrano  invece nel “crogiolo” delle  spese di rappresentanza, così come  individuate dal Dm 19 novembre  2008. Tale decreto considera  inerenti le spese sostenute e documentate  finalizzate a erogazioni a  titolo gratuito di beni e servizi per  finalità promozionali e di pubbliche  relazioni “il cui sostenimento  risponda a criteri di ragionevolezza  in funzione dell’obiettivo di generare,  anche potenzialmente, benefici  economici per l’impresa, ovvero  sia coerente con pratiche  commerciali di settore”. Il decreto  stabilisce altresì la deducibilità  delle spese di rappresentanza in  misura proporzionale all’ammontare  dei ricavi e proventi della gestione  caratteristica dell’impresa,  risultanti dalla dichiarazione dei  redditi relativa allo stesso periodo.
Precisamente, deve essere applicata  la percentuale dell’1,3% fino a 10  milioni di euro di ricavi, quella dello  0,5% per la parte eccedente i 10  milioni di euro e fino a 50 milioni e  lo 0,1% per la parte eccedente quest’ultimo  limite.  Si ipotizzi, ad esempio, un’azienda  che consegue ricavi per 70 milioni  di euro. Il totale delle spese di rappresentanza  deducibili sarà pari a  350.000 euro.
Ma quali sono  le spese di rappresentanza?


A fianco di questi principi di carattere  generale, il decreto individua  cinque ipotesi che devono essere  qualificate come spese di rappresentanza:
• le spese per viaggi turistici in occasione  dei quali siano programmate  e in concreto svolte significative  attività promozionali dei  beni o dei servizi la cui produzione  o il cui scambio costituisce  oggetto dell’attività caratteristica  dell’impresa;
• le spese per feste, ricevimenti e  altri eventi di intrattenimento organizzati  in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali  o religiose;
• le spese per feste, ricevimenti e  altri eventi di intrattenimento organizzati  in occasione dell’inaugurazione  di nuove sedi, uffici o  stabilimenti dell’impresa;
• le spese per feste, ricevimenti e  altri eventi di intrattenimento organizzati  in occasione di mostre,  fiere, ed eventi simili in cui sono  esposti i beni e i servizi prodotti  dall’impresa;
• ogni altra spesa per beni e servizi  distribuiti o erogati gratuitamente,  ivi inclusi i contributi erogati  gratuitamente per convegni, seminari  e manifestazioni simili il  cui sostenimento risponda ai criteri  di inerenza indicati nel decreto.
Da tenere ben presente che le richiamate  spese includono ogni voce  di spesa, quale ad esempio viaggio,  vitto e alloggio dei partecipanti.  Pertanto, anche se per queste  spese l’Iva è attualmente detraibile,  la circostanza che siano considerate  spese di rappresentanza  rende l’imposta sul valore aggiunto  assolta indetraibile.

Le spese escluse
Da ultimo si rileva come il decreto  in esame non considera come spese  di rappresentanza le spese di  viaggio, vitto e alloggio sostenute  per ospitare clienti, anche potenziali,  in occasione di mostre, fiere,  esposizioni ed eventi simili in cui  sono esposti i beni e i servizi prodotti  dall’impresa o in occasione di
visite a sedi, stabilimenti o unità  produttive dell’impresa.
Per le imprese la cui attività caratteristica  consiste nell’organizzazione  di manifestazioni fieristiche e  altri eventi simili, non costituiscono  spese di rappresentanza e non  sono, pertanto, soggette ai limiti  previsti dal decreto in esame, le  spese di viaggio, vitto e alloggio  sostenute per ospitare clienti, anche  potenziali, sostenute nell’ambito  di iniziative finalizzate alla  promozione di specifiche manifestazioni  espositive o altri eventi simili.  Per l’imprenditore individuale non  sono soggette altresì ai predetti limiti  le spese di viaggio, vitto e alloggio  sostenute in occasione di  trasferte effettuate per la partecipazione  a mostre, fiere, ed eventi  simili in cui sono esposti beni e  servizi prodotti dall’impresa o attinenti  all’attività caratteristica della  stessa.
La deducibilità delle erogazioni e  delle richiamate spese che non sono  considerate spese di rappresentanza
è, tuttavia, subordinata alla  tenuta di un’apposita documentazione  dalla quale risultino anche le  generalità dei soggetti ospitati, la  durata e il luogo di svolgimento  della manifestazione e la natura  dei costi sostenuti.

 

Testo di Giampaolo Giuliani, Mission N. 4, maggio 2009

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