L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al rimborso delle spese per l’utilizzo di veicoli in car sharing in caso di trasferte compiute dai dipendenti nello stesso comune in cui si trova la sede di lavoro.
La recentissima risoluzione n. 83/E del 2016, infatti, stabilisce che il car sharing va considerato come un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità: le somme rimborsate dal datore di lavoro per questo servizio, dunque, non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, sia se la fattura emessa dalla società di car sharing è intestata direttamente al lavoratore, sia se è intestata al datore di lavoro, esattamente come accade per l’utilizzo di taxi e mezzi pubblici (art.51, comma 5 del TUIR).
Sono da considerarsi fuori dal reddito anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per l’utilizzo del servizio. Il meccanismo di “utilizzo incrociato”, infatti, consente a un datore di lavoro, cliente della società di car sharing, di essere intestatario delle fatture relative alle spese di trasporto sostenute dai propri dipendenti in occasione delle loro trasferte autorizzate.
La fattura emessa dalle società di car sharing nei confronti del dipendente deve riportare il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, con indicazione del luogo di partenza e di arrivo, la distanza percorsa, la durata e l’importo dovuto.