Con la circolare 23/E/2016 del 26 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in che modo le aziende possano applicare il bonus di maggiorazione del bene acquistato, che arriva a un valore del 40% maggiore rispetto al valore del bene stesso. Fra i beni agevolati anche le auto aziendali e dei professionisti, il cui regime è regolato dall’articolo 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).
Introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, il superammortamento permette alle imprese di ammortare un costo maggiorato dal momento che possono dichiarare un costo speriore del bene acquistato. Un esempio? Per un’auto pagata 50mila euro, ai fini fiscali si può riportare un valore di 70mila euro.
Nella sua circolare, l’Agenzia delle Entrate precisa che i veicoli compresi nelle agevolazioni sono quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi. Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti è prevista una deducibilità limitata al 70% dei costi. Infine, per i veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti è prevista una deducibilità limitata dei costi (pari al 20%, che sale all’80% per gli agenti o per i rappresentanti di commercio.
La legge pone anche un limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione, che è di 18.075,99 euro per le autovetture (tale limite sale a 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o da rappresentanti di commercio). Aumentando tali limiti del citato 40%, i limiti toccano i 25.306,39 per le auto (he tocca i 36.151,98 euro per le auto utilizzate da agenti o da rappresentanti di commercio).
Il maxiammortamento rigurda i beni acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.