Così come qui allegata e scaricabile su Missionline.it, la documentazione ufficiale di risposta (n. 5 15 gennaio 2025) dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la carta di debito nominativa con cui avviene l’erogazione ai dipendenti di fringe benefit, è documento di legittimazione.
L’azienda, come sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato per spese di welfare non è tenuta ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto. In particolare nel caso si prevedono fringe benefit tramite carta di debito nominativa ai dipendenti. Fruibile presso fornitori individuati per la sola assegnazione dei fringe benefit, non per altro. Quindi una carta non monetizzabile, non cedibile e non idonea ad altro uso (es. promiscuo).